Legislatura: 16Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010 FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 24/02/2010 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010 Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 24/02/2010 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 24/02/2010
NON ACCOLTO IL 24/02/2010
PARERE GOVERNO IL 24/02/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010
CONCLUSO IL 24/02/2010
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del provvedimento in esame, i commi da 1 a 2-bis intervengono sulla disciplina dello «scudo fiscale» introdotta dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 e modificata dal decreto legge n. 103 del 2009;
secondo tali disposizioni, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione riservata ad un intermediario abilitato, che garantisce l'anonimato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Gli intermediari, inoltre, non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate e sono esonerati dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 23 del 2007; tuttavia hanno il compito di verificare la documentazione allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività;
l'operazione di emersione comporta effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento. È pertanto preclusa l'attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d'imposta e agli imponibili che sono stati oggetto di rimpatrio o regolarizzazione;
inoltre, in virtù dei rinvii contenuti nel comma 4 dell'articolo 13-bis agli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge n. 350 del 2001 nonché all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) l'emersione comporta effetti estintivi di diversi reati, quali quelli relativi alla omessa o infedele dichiarazione;
i dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. La norma ha precisato inoltre che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;
l'adesione al cosiddetto scudo fiscale comporta effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per il reato di dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli effetti penali per tale reato consistono nella reclusione da un anno e mezzo a sei anni ovvero, se gli elementi passivi fittizi sono di ammontare inferiore a 154.937 euro, nella reclusione per un periodo da sei mesi a due anni (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
tale norma può essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo apposite iniziative volte a rafforzare le misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite.
9/3210/28. Zazzera, Barbato, Favia.
EUROVOC :carcerazione
contribuente
evasione fiscale
imposta sul reddito
IVA
reato