ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/026

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/26
presentato da
DOMENICO SCILIPOTI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8, in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
il precedente termine del 31 dicembre 2009 era stato fissato dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2009 che aveva a sua volta prorogato il termine del 30 giugno 2009 introdotto dall'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008;
l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio;
l'articolo 49, comma 1, del «decreto Ronchi» ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del decreto legislativo n. 507 del 1993), a decorrere dai termini indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo articolo 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini; termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, non sono mai diventati operativi;
nel susseguirsi delle varie proroghe è stato intanto approvato il codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che ha abrogato e sostituito il «decreto Ronchi» (decreto legislativo m. 22 del 1997);
in particolare l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della «tariffa Ronchi», dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'articolo 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della «tariffa Ronchi» nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l'hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della legge n. 296 del 2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo;
su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento in esame. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (cd. secondo correttivo al codice dell'ambiente) che, nel modificare l'articolo 195 del codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo, inizialmente fissato con scadenza al febbraio 2009, è stato però prorogato, dapprima dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008 e poi dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2009 sino al febbraio 2010,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare entro e non oltre il nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010, il prescritto regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA, al fine di consentire agli enti locali l'adozione delle conseguenti misure applicative.
9/3210/26. Scilipoti, Piffari, Monai, Di Giuseppe.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ente locale

legislazione

rifiuti

rifiuti domestici

subappalto