Legislatura: 16Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Primo firmatario: COTA ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 DAL LAGO MANUELA LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 CALLEGARI CORRADO LEGA NORD PADANIA 18/11/2009 REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/11/2009 FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI)
ACCOLTO IL 18/11/2009
PARERE GOVERNO IL 18/11/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2009
CONCLUSO IL 18/11/2009
La Camera,
premesso che
l'articolo 15 del decreto-legge in esame modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
il comma 4-bis, come modificato al Senato, affida ai regolamenti l'individuazione delle soglie minime al di sotto delle quali non diventa necessario il parere dell'Antitrust, ai fini dell'affidamento dei servizi pubblici locali a società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house»;
il comma 1-ter dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, facendo salvo il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato, ribadisce alcuni principi fondamentali sulla proprietà pubblica delle risorse idriche, precisando che il governo del servizio idrico integrato spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal codice dell'ambiente, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio;
specialmente per i servizi idrici, potrebbero essere assunte alcune condizioni limite che ben rappresenterebbero l'efficienza di gestione e l'economicità del servizio e renderebbero la gestione in house non distorsiva della concorrenza, come, ad esempio, la chiusura dei bilanci in utile e il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento, o l'applicazione di una tariffa media inferiore alle medie di settore, oppure il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto delle medie di settore,
impegna il Governo
nell'ambito dell'emanazione dei regolamenti e la definizione delle soglie di cui al comma 4-bis, del citato articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tener conto di specifiche condizioni di efficienza che, soprattutto con riferimento al settore idrico, rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza e dunque comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto ad un'altra forma di gestione dei servizi pubblici locali.
9/2897/7. Cota, Montagnoli, Dal Lago, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Callegari, Reguzzoni.
EUROVOC :concorrenza
energia idraulica
legislazione antitrust
proprieta' pubblica
qualita' dell'ambiente