Legislatura: 16Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Primo firmatario: COMPAGNON ANGELO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 18/11/2009 FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI) INTERVENTO PARLAMENTARE 18/11/2009 GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI VIETTI MICHELE GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO PARERE GOVERNO 18/11/2009 RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
DISCUSSIONE IL 18/11/2009
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/11/2009
PARERE GOVERNO IL 18/11/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2009
CONCLUSO IL 18/11/2009
La Camera,
premesso che:
il comma 3-bis dell'articolo 20-bis del decreto-legge in esame istituisce, per la prima volta in Italia, il registro pubblico per gli utenti che hanno espresso la volontà di non essere contattati a scopi pubblicitari, segnando finalmente il definitivo passaggio dall'attuale sistema del «opt-in» al modello più evoluto del «opt-out»;
vanificando parzialmente i benefici di tale passaggio ed in deroga a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 3 dell'articolo 20-bis del decreto-legge in esame differisce di ulteriori sei mesi l'utilizzo per fini promozionali dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005, reiterando la proroga al 31 dicembre 2009 introdotta da una disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, (c.d. «Milleproroghe»);
sono sempre più numerosi i cittadini che quotidianamente lamentano i disturbi arrecati alla loro privacy da innumerevoli call center dai quali ricevono, di solito negli orari meno opportuni, offerte commerciali di prodotti e/o servizi;
non sono isolati i casi in cui l'operatore venditore-telefonico induce con subdole insistenze talune tipologie di consumatori particolarmente vulnerabili (per situazioni di infermità mentale e/o fisica, o per l'età o per semplice ingenuità) a modificare il proprio abituate comportamento di consumo;
le reiterate e non richieste sollecitazioni commerciati per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza sono considerate «condotte aggressive», qualora non osservino quanto previsto dall'articolo 58 del codice del consumo e ribadito dal codice in materia di protezione dei dati personali;
la stessa disposizione di cui sopra stabilisce peraltro il divieto, per chi effettui chiamate a scopo promozionale, di celare o camuffare la propria identità, imponendo anzi l'obbligo di fornire un recapito telefonico esistente presso il quale il cittadino possa esercitare i propri diritti;
la maggior parte dei call center seguita ad effettuare chiamate in modalità anonima, contravvenendo tanto alla succitata come ad altre disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali, anche in considerazione dell'entità contenuta delle sanzioni previste dallo stesso;
nell'estate del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un'indagine condotta con il nucleo speciale funzione pubblica della Guardia di finanza, ha emesso cinque provvedimenti che hanno obbligato i gestori telefonici e le società che operano attraverso i call centers ad interrompere l'uso indebito di tutti i numeri telefonici utilizzati a scopo commerciale, senza aver ricevuto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, l'autorizzazione al trattamento da parte degli utenti,
impegna il Governo:
a non vanificare, con proroghe e tempistiche eccessivamente diluite ovvero con sanzioni non congrue, l'introduzione di una regolamentazione sempre più stringente ed incisiva nei confronti del telemarketing commerciale, data la rilevanza e la crescita esponenziale dei fenomeni, senza naturalmente compromettere le aziende che operano correttamente in un settore che offre lavoro a numerosi giovani.
9/2897/45. Compagnon.
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