ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02897/003

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009


Stato iter:
18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/11/2009
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/11/2009

ACCOLTO IL 18/11/2009

PARERE GOVERNO IL 18/11/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2009

CONCLUSO IL 18/11/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2897/3
presentato da
MAURIZIO TURCO
testo di
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n.249

La Camera,
premesso che:
la direttiva 2002/58/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche prevede che gli Stati membri debbano assicurare che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico» (articolo 12) nonché adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta [...] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (articolo 13);
il Parlamento italiano ha approvato il cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe» (decreto-legge n. 207 del 2008) convertendolo in legge con la legge 27 febbraio 2009, n. 14 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009);
l'articolo 44 del citato decreto-legge n. 207 del 2008, al comma 1-bis, prevede che - in deroga alla disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare alla disciplina prevista dagli articoli 13 e 23, che ha recepito ed attuato la direttiva 2002/58/CE - «i dati personali presenti nella banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009»;
nel 2007-2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato diverse decisioni che impedivano a taluni prestatori di servizi di vendere banche dati specifiche nella misura in cui tali banche dati erano state create utilizzando elenchi telefonici pubblicati prima del 1o agosto 2005 e per i quali non vi era alcuna prova che gli utenti avessero ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o vi era la prova che l'informativa fornita fosse del tutto insufficiente, inadeguata o inidonea;
il medesimo Garante, peraltro, aveva chiarito che, indipendentemente dal consenso degli interessati, residuava la possibilità per il titolare della banca dati creata utilizzando elenchi telefonici pubblicati prima del 1o agosto del 2005, di utilizzarla direttamente, anche per attività promozionali per conto di terzi, purché fosse stata fornita agli utenti un'idonea ed adeguata informativa, con ciò consentendo, data l'esistenza di banche dati siffatte, la prosecuzione dell'attività di telemarketing senza alcun rischio, paventato a giustificazione della deroga, per i posti di lavoro del settore;
con l'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 si è consentito, dunque, sino al 31 dicembre 2009 di utilizzare banche dati caratterizzate non solo dall'assenza del consenso dell'utente per l'utilizzo dei propri dati personali, ma anche caratterizzate dalla totale assenza di un'informativa all'utente o dalla presenza di un'informativa insufficiente, inadeguata o inidonea; ciò in deroga al Codice di protezione dei dati personali ed in contrasto sia con la direttiva europea 2002/58/CE sia con la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali;
la Commissione europea, con risposta scritta del 7 aprile 2009 all'interrogazione P-1463/2009, sul punto svolta dall'onorevole Marco Cappato, ha concluso come segue: «La Commissione ha rilevato le divergenze tra la recente legge (articolo 44, comma 1-bis, della legge n. 14 del 2009) e le decisioni del Garante e solleverà con le autorità italiane la questione della compatibilità di tale legge con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Se necessario adotterà misure appropriate per garantire il rispetto della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati, in particolare della direttiva 2002/58/CE»;
il Senato, nella seduta del 4 novembre 2009 ha approvato il disegno di legge n. 1784 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» - che all'articolo 20-bis, al comma 3, proroga il regime di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sino ai sei mesi successivi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 con ciò ulteriormente prorogando, proprio nella legge che dovrebbe assicurare l'attuazione degli obblighi comunitari, la disciplina già censurata dalla Commissione europea con la risposta scritta del 7 aprile 2009 all'interrogazione P-1463/2009;
alla Camera, avendo il Governo posto la fiducia sul provvedimento è stato impedito di correggere il testo dell'articolo 20-bis, attraverso la soppressione del comma 3, finalizzata a riallineare la disciplina interna con quella comunitaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto, con riguardo in primo luogo a quanto dispone la direttiva 2002/58/CE citata in premessa, anche al fine di evitare ulteriori proroghe.
9/2897/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0207

EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

base di dati

commercio elettronico

dati personali

direttiva comunitaria

elettronica

esecuzione della sentenza

industria delle comunicazioni

prestazione di servizi

protezione del consumatore

protezione della vita privata

pubblicita' elettronica non sollecitata

sentenza della Corte CE