ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02897/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/11/2009


Stato iter:
18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/11/2009
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/11/2009
Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 18/11/2009

PARERE GOVERNO IL 18/11/2009

DISCUSSIONE IL 18/11/2009

RESPINTO IL 18/11/2009

CONCLUSO IL 18/11/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2897/21
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n.249

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce una norma con la quale si interviene su talune delicate questioni che investono direttamente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/2097) per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano: la violazione del principio dell'indipendenza delle funzioni essenziali fissato dalle direttive 91/440/CEE (articolo 6, paragrafi 1-3, e allegato II) e 2001/14/CE (considerando 11 e 16, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2) inteso a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie a tutte le imprese e a promuovere un mercato europeo dei trasporti ferroviari competitivo, la non corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE, relative all'imposizione di diritti per l'accesso ferroviario, ed in infine la non corretta trasposizione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, in base al quale l'organismo di regolamentazione è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all'assegnazione nonché dai richiedenti;
sotto tale ultimo profilo, la Commissione europea, per quanto riguarda la situazione italiana, ha rilevato che il Ministero dei trasporti, in veste di autorità di regolamentazione, non è indipendente dalla società di gestione delle infrastrutture considerato che il principale operatore ferroviario sul mercato, Trenitalia, filiale operativa delle Ferrovie dello Stato, è una società di proprietà statale sotto la tutela del Ministero dei trasporti. La direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero dei trasporti esercita per conto dello Stato i poteri di azionista delle FS; pertanto i membri dell'organismo di regolamentazione sono funzionari dello stesso Ministero che controlla o esercita un'influenza decisiva sulla holding ferroviaria e sull'impresa ferroviaria principale. Lo stesso Ministero dei trasporti svolge una funzione di supporto per il Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle sue funzioni di azionista dell'impresa ferroviaria ed è quindi nel suo interesse che l'azienda abbia un andamento positivo. Tale situazione, ad avviso della Commissione, crea un conflitto di interessi con la posizione dei funzionari che operano nella struttura dell'organismo di regolamentazione, i quali devono garantire un trattamento non discriminatorio ai concorrenti dell'impresa ferroviaria statale;
la Commissione Europea ha sottolineato, inoltre, che affinché l'organismo di regolamentazione possa essere indipendente, deve poter disporre di un bilancio sufficiente e deve poterlo gestire autonomamente, assumendo personale competente e in numero adeguato per svolgere i compiti di monitoraggio e trattare i reclami. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che la modifica all'articolo 37 del decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, che assegna all'ufficio del Ministero dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolamentazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, potrebbe compromettere l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione laddove stabilisce che le sue risorse finanziarie continueranno a dipendere dal bilancio di previsione del Ministero e che pertanto l'organismo di regolamentazione non potrà disporre di risorse proprie;
il sopra citato articolo 2 del provvedimento in esame, pur intervenendo ai commi 1 e 1-bis al fine di modificare l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, precisando i seguenti punti, ovverosia che l'organismo di regolazione è funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico e che siano conferite all'ufficio del Ministero che svolge le funzioni di organismo di regolazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, non risolve il problema della reale autonomia finanziaria dell'organismo di regolazione, considerato che le sue risorse continueranno a dipendere dal bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che oggi assorbe le competenze del citato Ministero dei trasporti;
inoltre, in relazione all'articolo 2 del provvedimento in esame, non sembra essere affrontata la questione sollevata dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2008/2097, relativamente al grado di effettiva indipendenza del gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A), rispetto alle imprese che forniscono i servizi ferroviari (principalmente Trenitalia), dal momento che tutte appartengono alla stessa holding (Ferrovie dello Stato S.p.a) che le controlla al 100 per cento;
analogamente, sempre in relazione all'articolo 2, non appare affrontata la questione della tariffazione che dovrebbe essere svolta dal gestore dell'infrastruttura, mentre attualmente è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a garantire la piena attuazione del principio della piena indipendenza finanziaria dell'Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a risolvere la questione sollevata dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2008/2097, relativamente al grado di effettiva indipendenza del gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A), rispetto alle imprese che forniscono i servizi ferroviari (principalmente Trenitalia), dal momento che tutte appartengono alla stessa holding (Ferrovie dello Stato S.p.a) che le controlla al 100 per cento;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che il mandato triennale del direttore, dei componenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sia rinnovabile per non più di una volta e che, al termine del loro mandato, non possano assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso le aziende operanti nel comparto ferroviario e quindi soggette all'attività di controllo dell'Agenzia stessa.
9/2897/21. Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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