Legislatura: 16Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Primo firmatario: VANALLI PIERGUIDO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/11/2009 FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI)
ACCOLTO IL 18/11/2009
PARERE GOVERNO IL 18/11/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2009
CONCLUSO IL 18/11/2009
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 19-bis del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, viene introdotto l'obbligo per regioni ed enti locali di trasmettere i dati dei rispettivi bilanci secondo una codificazione uniforme e viene conseguentemente fissato al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione alle Camere della relazione - prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) - concernente le ipotesi dì definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse;
l'articolo 19-bis tiene conto, in particolare, della richiesta avanzata all'unanimità dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, prevista dall'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
la Commissione tecnica paritetica aveva infatti rappresentato la necessità che, per potere procedere nella propria attività istruttoria, propedeutica all'attuazione della legge n. 42 del 2009, venisse assicurata la trasmissione dei bilanci degli enti territoriali secondo una codificazione uniforme tale da consentirne la leggibilità e confrontabilità in base ad una lingua comune;
la stessa Commissione tecnica ha evidenziato come, solo una volta acquisiti i dati di bilancio secondo una codificazione uniforme, la Commissione medesima potrà procedere alle proprie elaborazioni sugli elementi strutturali del federalismo fiscale e, successivamente, predisporre lo schema di relazione con le ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali;
risulta pertanto necessario e direttamente consequenziale all'intervento normativo sulla codificazione dei dati di bilancio modificare l'attuale disposizione della legge n. 42 del 2009, che obbliga il Governo a trasmettere alle Camere la relazione contestualmente al primo decreto legislativo e occorre dunque prevedere un termine più ampio per la presentazione della relazione medesima, successivo alla elaborazione dei dati dì bilancio da parte della Commissione;
va considerata la necessità che il Parlamento riceva comunque la predetta relazione prima degli schemi dei decreti legislativi sull'assetto dei tributi di regioni ed enti locali, in maniera da potere disporre tempestivamente dei necessari elementi conoscitivi e dei dati di riferimento,
impegna il Governo
ad assicurare che la relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 6 della legge n. 42 del 2009 sia presentata in tempo utile rispetto alla presentazione degli schemi di decreto legislativo riguardanti espressamente l'assetto tributario di regioni ed enti locali, in attuazione della medesima legge n. 42.
9/2897/10. Vanalli.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2009 0042
EUROVOC :applicazione della legge
bilancio
comunicazione dei dati
distribuzione delle risorse
ente locale
legislazione
relazione