Legislatura: 16Seduta di annuncio: 245 del 12/11/2009
Primo firmatario: PICCHI GUGLIELMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/11/2009 CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
ACCOLTO IL 12/11/2009
PARERE GOVERNO IL 12/11/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/11/2009
CONCLUSO IL 12/11/2009
La Camera,
premesso che;
a partire dal 1o giugno 2009 i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera saranno soggetti alla trattenuta, in busta paga, dell'indennità speciale di disoccupazione da parte della Svizzera;
la legge 5 giugno 1997, n. 147, recante norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, prevede che gli importi trattenuti ai lavoratori, come l'indennità speciale di disoccupazione, siano retrocessi dalla Svizzera e contribuiscano ad una gestione con contabilità separata dell'INPS che poi provvederà ad erogare le somme ai frontalieri rimasti disoccupati;
è emersa l'esigenza da parte delle organizzazioni sindacali di rinegoziare con la Svizzera la materia dei lavoratori frontalieri italiani, così come anche i rapporti di lavoro con San Marino e il Principato di Monaco;
non è chiaro se la gestione della contabilità separata INPS sia per l'esclusivo utilizzo dell'indennità di disoccupazione e se essa sopravviva all'accordo tra Italia e Svizzera reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere specifiche iniziative al fine di chiarire la posizione previdenziale in materia di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani.
9/2723/4.Picchi.
EUROVOC :assicurazione di disoccupazione
contabilita'
contratto di lavoro
disoccupazione
gestione contabile
indennita' e spese
lavoratore frontaliero
sicurezza sociale
Svizzera