ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: PEDOTO LUCIANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
//
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto PEDOTO LUCIANA PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2009

DISCUSSIONE IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/94
presentato da
LUCIANA PEDOTO
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare la ricerca sulle malattie rare.
9/2714/94. Pedoto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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