Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: MERLO GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/10/2009 Resoconto MERLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 02/10/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009 GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
DISCUSSIONE IL 01/10/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,
impegna il Governo
a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali.
9/2714/83. Giorgio Merlo.
EUROVOC :disastro naturale
prevenzione dei rischi