ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: RAMPI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/74
presentato da
ELISABETTA RAMPI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che i provvedimenti dei commissari straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, non possano in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici.
9/2714/74. Rampi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

appalto pubblico

deroga al diritto comunitario

diritto comunitario

distribuzione d'energia

ente locale

formalita' amministrativa

normativa energetica

pubblica amministrazione

ripartizione delle competenze

semplificazione delle formalita'

trasporto d'energia