Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/10/2009 Resoconto TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 02/10/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
DISCUSSIONE IL 01/10/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
NON ACCOLTO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RESPINTO IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere l'obbligo, per il Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, di trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale è tenuto, entro trenta giorni, a disporre la sospensione del provvedimento o provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
9/2714/72. Tullo.
EUROVOC :distribuzione d'energia
ente locale
formalita' amministrativa
normativa energetica
pubblica amministrazione
ripartizione delle competenze
semplificazione delle formalita'
trasporto d'energia