Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: MELANDRI GIOVANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/10/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009 GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
DISCUSSIONE IL 02/10/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;
impegna il Governo
a garantire in ogni caso che gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto anticrisi (n.78 del 2008) vengano effettuati nel pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.
9/2714/58. Melandri.
EUROVOC :applicazione del diritto comunitario
diritto dell'ambiente
distribuzione d'energia
formalita' amministrativa
norma europea
normativa energetica
patrimonio architettonico
protezione del patrimonio
protezione dell'ambiente
ripartizione delle competenze
sanita' pubblica
semplificazione delle formalita'
trasporto d'energia