Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 30/09/2009 Resoconto ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009 Resoconto ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 30/09/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
DISCUSSIONE IL 02/10/2009
NON ACCOLTO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RESPINTO IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
nelle disposizioni relative allo scudo fiscale non è previsto l' obbligo da parte degli intermediari di segnalare capitali sospetti. Inoltre è prevista la possibilità di effettuare il rimpatrio anche per le imprese estere controllate ovvero collegate in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
questa maggioranza e questo Governo, ad avviso del presentatore, non si smentiscono mai e approvano una ennesima «norma vergogna» che costituisce uno schiaffo ai cittadini onesti e ai contribuenti che pagano regolarmente le tasse. I colpevoli di una serie di gravi reati fiscali saranno impuniti sotto il profilo penale e avranno liberamente e senza vergogna evaso le tasse. La certezza del diritto in Italia è oramai una chimera;
il testo al nostro esame infatti prevede che «l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, numero 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile» disposta dalla Finanziaria 2006;
fuori dai tecnicismi, in sostanza, si esclude la punibilità penale in caso di reati tributari come la dichiarazione fraudolenta, l'infedele dichiarazione, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, quest'ultimo reato fortemente connesso con i reati societari. Ed indirettamente si arriva al falso in bilancio: il salvacondotto vale anche per i reati societari, tra cui il falso in bilancio, quando questi siano stati commessi per eseguire od occultare reati tributari. Tra questi ci sono: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori, falsità materiale commessa da privati, falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, falsità in notificazioni in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione di istruzione o occultamento di atti veri;
per tutti coloro che, per spostare i capitali all'estero, hanno commesso questi reati, la norma varata dalla maggioranza garantisce l'impunità: questa misura senza andare troppo per il sottile mira solo a «fare cassa». I principi di correttezza ed equità vengono spesso evocati da questo Governo e dalla sua maggioranza ma non sono mai praticati;
la norma che è stata approvata pone dei grandi dubbi interpretativi da cui deriverà inevitabilmente un contenzioso che farà sì discutere ma, nel contempo, aprirà a tanti evasori e delinquenti una scappatoia,
impegna il Governo
a chiarire al più presto i dubbi interpretativi della norma citata in premessa, anche al fine di limitarne le conseguenze negative ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
9/2714/25. Rota.
EUROVOC :capitali esteri
impresa estera
lotta contro la criminalita'
migrazione di ritorno
reato
reato tributario
trasferimento di capitali