ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2009
Resoconto ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009
Resoconto ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

DISCUSSIONE IL 02/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/25
presentato da
IVAN ROTA
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
nelle disposizioni relative allo scudo fiscale non è previsto l' obbligo da parte degli intermediari di segnalare capitali sospetti. Inoltre è prevista la possibilità di effettuare il rimpatrio anche per le imprese estere controllate ovvero collegate in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
questa maggioranza e questo Governo, ad avviso del presentatore, non si smentiscono mai e approvano una ennesima «norma vergogna» che costituisce uno schiaffo ai cittadini onesti e ai contribuenti che pagano regolarmente le tasse. I colpevoli di una serie di gravi reati fiscali saranno impuniti sotto il profilo penale e avranno liberamente e senza vergogna evaso le tasse. La certezza del diritto in Italia è oramai una chimera;
il testo al nostro esame infatti prevede che «l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, numero 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile» disposta dalla Finanziaria 2006;
fuori dai tecnicismi, in sostanza, si esclude la punibilità penale in caso di reati tributari come la dichiarazione fraudolenta, l'infedele dichiarazione, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, quest'ultimo reato fortemente connesso con i reati societari. Ed indirettamente si arriva al falso in bilancio: il salvacondotto vale anche per i reati societari, tra cui il falso in bilancio, quando questi siano stati commessi per eseguire od occultare reati tributari. Tra questi ci sono: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori, falsità materiale commessa da privati, falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, falsità in notificazioni in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione di istruzione o occultamento di atti veri;
per tutti coloro che, per spostare i capitali all'estero, hanno commesso questi reati, la norma varata dalla maggioranza garantisce l'impunità: questa misura senza andare troppo per il sottile mira solo a «fare cassa». I principi di correttezza ed equità vengono spesso evocati da questo Governo e dalla sua maggioranza ma non sono mai praticati;
la norma che è stata approvata pone dei grandi dubbi interpretativi da cui deriverà inevitabilmente un contenzioso che farà sì discutere ma, nel contempo, aprirà a tanti evasori e delinquenti una scappatoia,

impegna il Governo

a chiarire al più presto i dubbi interpretativi della norma citata in premessa, anche al fine di limitarne le conseguenze negative ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
9/2714/25. Rota.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

capitali esteri

impresa estera

lotta contro la criminalita'

migrazione di ritorno

reato

reato tributario

trasferimento di capitali