ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/232

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2009

ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

DISCUSSIONE IL 02/10/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/232
presentato da
ALBERTO FLUVI
testo di
venerdì 2 ottobre 2009, seduta n.225

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanzi ia e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis, che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
infatti, a differenza delle precedenti edizioni, l'attuale scudo fiscale è accessibile anche alle società estere collegate e controllate dalle imprese italiane le quali, dovendo far emergere in bilancio delle somme non giustificabili attraverso i bilanci di precedenti esercizi, potrebbero risultare passive di applicazione di reati penali collegati alla veridicità dei bilanci, in primo luogo il reato di falso in bilancio, che la nuova norma decide di non rendere applicabile;
è di una gravità inaudita la previsione che a tutte le attività finanziarie e patrimoniali per le quali si chiede l'utilizzo dello scudo fiscale non verrà applicata la normativa antiriciclaggio che impone l'obbligo di segnalazione per operazioni che si sospetti coprano il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo. Inoltre poiché la normativa antiriciclaggio nazionale recepisce due direttive comunitarie, tale previsione mette l'Italia fuori dall'Europa;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo scudo italiano è uguale a quello adottato in altri Paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli scudi non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri Paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i Paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di presentare al Parlamento un relazione, entro il mese di gennaio 2010, che dia conto dell'andamento dello scudo fiscale e che contenga:
l'ammontare complessivo, e disaggregato per regioni e province, dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate;
gli importi attribuibili alle attività oggetto di emersione, distinti per strumento utilizzato (rimpatrio o regolarizzazione) e natura del e attività regolarizzate o rimpatriate (denaro e altre attività finanziarie, beni immobili, diritti immobiliari e altri investimenti di natura non finanziaria);
i casi in cui l'amministrazione, eseguendo la sua ordinaria attività di accertamento, non ha potuto procedere per le garanzie fornite dallo scudo fiscale.
9/2714/232.(Testo modificato nel corso della seduta).Fluvi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione fiscale

esportazione

imposta patrimoniale

impresa estera

mercato finanziario

proprieta' immobiliare

terrorismo