ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2009
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/21
presentato da
CARLO MONAI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
le norme relative allo scudo fiscale oltre alla non punibilità, inizialmente assicurata per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, viene ora estesa alla dichiarazione fraudolenta (commessa sia attraverso l'inserimento di fatture false sia mediante altri artifici) e all'occultamento o distruzione di scritture contabili;
poiché la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la soppressione e occultamento di scritture contabili, sono spesso comportamenti che si realizzano anche mediante la commissione di altre violazioni penali, la scelta della maggioranza e del Governo è stata di assicurare la copertura anche per questi reati, se commessi per eseguire o occultare altri illeciti penali tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria;
è questo il caso delle fattispecie penali di falsità materiale e ideologica (articoli 482-485 del Codice penale), di uso di atto falso e soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, documenti informatici e copie autentiche (articoli 490-492 del Codice penale), oltre che delle false comunicazioni sociali;
sono escluse le azioni di responsabilità verso soci di società (che effettuano lo scudo) che partecipavano alla gestione della società stessa, da parte di altri soci ignari dell'esistenza di somme all'estero provenienti dall'attività dell'impresa, così come sono escluse azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di società (che effettuano lo scudo) da parte di soci inconsapevoli dell'esistenza di somme all'estero;
pertanto, lo scudo fiscale non solo favorisce gli evasori nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma distorce gravemente le regole di mercato a detrimento ingiustificato di alcuni soci a favore di altri,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di limitare i danni che possono derivare ad un corretto funzionamento del mercato azionario dalle conseguenze delle disposizioni relative allo scudo fiscale.
9/2714/21. Monai.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

attivita' dell'impresa

borsa valori

gestione d'impresa

impresa estera

partecipazione

reato economico

sanzione penale

socio