Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/10/2009 Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
DISCUSSIONE IL 01/10/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
ACCOLTO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
l'efficacia della lotta all'evasione e all'esportazione illegale di capitali all'estero dipende dallo scambio di informazioni tra i vari paesi con modalità amministrative ed automatiche;
nella riunione del gruppo dei Paesi facenti parte del G20, svoltasi a Londra nell'aprile del 2009, tra le intese raggiunte vi è stata quella della lotta ai paradisi fiscali;
per dar seguito a tale misura l'Ocse ha predisposto tre liste di Paesi secondo il criterio dello scambio di informazioni previste per la lotta all'evasione fiscale: una lista bianca, che comprende i Paesi che hanno implementato accordi di scambio informativo; una lista grigia con i Paesi che hanno deciso di farlo, ma non hanno ancora implementato gli accordi; una lista nera dei Paesi che non intendono farlo;
il passaggio dalla lista grigia alla lista bianca ha luogo con la sottoscrizione di almeno 12 accordi bilaterali per lo scambio di informazioni e la lotta all'evasione fiscale;
la lista grigia alla data del 2 aprile 2009, elencava 38 Paesi, tra i quali Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera;
numerosi Paesi, tra i quali i più attivi risultano essere Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno comunicato durante l'estate di aver concluso accordi bilaterali con alcuni dei 38 Paesi della lista grigia;
in effetti il rapporto Ocse dell'11 settembre 2009, evidenzia che ad esempio il Lussemburgo ne ha firmati 4 (di cui 3 nel periodo), Monaco 6 (di cui 5 nel periodo), San Marino 2 (tutti nel periodo), l'Austria 4 (tutti nel periodo), la Svizzera 7 (tutti nel periodo), Singapore 6 (tutti nel periodo);
l'eventuale raggiungimento dei 12 accordi da un lato escluderà per l'Italia la possibilità di restrizioni verso quei Paesi, ma d'altro lato non li obbligherà a rispondere alle informazioni per la lotta all'evasione fiscale italiana;
dunque diviene rilevante anche per il nostro Paese concludere accordi internazionali nel senso prospettato, in particolare verso i Paesi attraverso i quali si è tradizionalmente indirizzato il flusso di denaro dovuto all'evasione ed al trasferimento illecito di capitali,
impegna il Governo
ad adottare, in sede OCSE e G20, le opportune iniziative per impedire che il raggiungimento di 12 accordi internazionali, senza che fra di essi vi sia l'Italia, possa permettere a quei Paesi di passare nella lista bianca pur senza obblighi di informazione nei nostri confronti.
9/2714/18. Borghesi.
EUROVOC :accordo bilaterale
accordo commerciale
accordo internazionale
capitali esteri
esportazione
evasione fiscale
frode doganale
frode fiscale
scambio d'informazioni
trasferimento di capitali