ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: RAZZI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 30/09/2009
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto RAZZI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2009

ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/12
presentato da
ANTONIO RAZZI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate dal Senato il 23 settembre scorso, all'articolo 1, comma 1, lettera b), rinvia all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), recante la disciplina in materia di «integrazione degli imponibili per gli anni pregressi della sanatoria fiscale»;
in virtù di tale rinvio, l'adesione al cosiddetto scudo fiscale comporta effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per il reato di dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli effetti penali per tale reato consistono nella reclusione da 1,5 a 6 anni ovvero, se gli elementi passivi fittizi sono di ammontare inferiore a 154.937 euro, nella reclusione per un periodo da sei mesi a due anni (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame può essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo apposite iniziative volte a rafforzare le misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite.
9/2714/12. Razzi, Evangelisti, Borghesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

evasione fiscale

traffico illecito