ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2009
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

DISCUSSIONE IL 02/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/11
presentato da
PIERFELICE ZAZZERA
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale, nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e infine per i reati di false comunicazioni sociali (il cosiddetto falso in bilancio) disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile che, come noto, consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio;
gli effetti penali di tale norma consistono:
a) nell'arresto fino a due anni per il falso in bilancio, salvo quanto previsto dall'articolo 2622 del codice civile (articolo 2621 del codice civile). La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o se determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni;
b) nella reclusione da sei mesi a tre anni se le false comunicazioni sociali recano danno ai soci o ai creditori sociali (articolo 2622 del codice civile). Per le società quotate, la reclusione prevista va da uno a quattro anni ed è perseguibile d'ufficio. La punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio non superiore all' 1 per cento. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni;
c) nella reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio reca grave nocumento ai risparmiatori (articolo 2622 del codice civile). Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione, basandosi sull'ultimo censimento ISTAT, ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL;
in Italia, l'evasione fiscale è pari al triplo di quella presente nei paesi europei più abili nella lotta al nero e il doppio della media europea;
l'ISTAT ha stimato che, solo per l'anno 2007, sono state evase tasse per un importo di 100 miliardi di euro;
la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame può essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale.
9/2714/11. Zazzera.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112, DECRETO LEGGE 2008 0185

EUROVOC :

carcerazione

evasione fiscale

frode fiscale

gestione delle risorse

prodotto interno lordo

reato

risultato dell'esercizio

sanzione amministrativa

situazione economica

sviluppo sociale