ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
30/09/2009
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 30/09/2009

CONCLUSO IL 30/09/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/1
presentato da
FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO CATANOSO GENOESE
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 avvenuti nella provincia di Catania fu disposto, con l'articolo 4 decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, venisse adottato un provvedimento dal Ministro dell'economia e delle finanze avente l'effetto di concedere la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi per quei soggetti colpiti dalle calamità che la stessa legge aveva identificato nei soggetti che «erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni» colpiti da calamità;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, con l'integrazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 117, all'articolo 1, comma 1, che si riferisce alle persone fisiche, dispone che l'agevolazione riguarda i soggetti che alla data del 29 ottobre 2002 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti;
la sede operativa delle persone fisiche, essendo riferita esclusivamente all'attività dal contribuente persona fisica, va riferita al posto di esercizio dei proprio lavoro, sia esso in proprio che in qualità di dipendente, e gli uffici finanziari hanno chiesto all'amministrazione finanziaria centrale di confermare o meno tale orientamento interpretativo;
il comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b) prevedeva l'attualizzazione del debito per tutti i soggetti che versino gli importi sospesi dovuti residui senza avvalersi della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi siano molti contribuenti che intendono avvalersi della suddetta norma, l'amministrazione finanziaria, non ha ancora chiarito quale è il tasso e il metodo di attualizzazione da applicare al relativo calcolo, rendendo di fatto inapplicabile una norma avente l'obiettivo di eliminare una gran quantità di ruoli sospesi, di produrre un gettito nel breve e di chiudere migliaia di posizioni sospese,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché:
a) le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, articolo 1, comma 1, con l'integrazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 2, comma 117), vengano applicate a tutte le persone fisiche che alla data del 29 ottobre 2002 erano residenti, avevano sede operativa, o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni individuati;
b) l'amministrazione finanziaria chiarisca agli uffici locali le modalità e il tasso di attualizzazione delle rate non ancora scadute;
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché si definiscano le problematiche legate a tutti gli eventi sismici e calamitosi occorsi negli anni passati in Italia, a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti provvisori di emergenza, di carattere finanziario e normativo, non ancora conclusi.
9/2714/1. Catanoso.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CATANIA - Prov, SICILIA

EUROVOC :

contributo sociale

disastro naturale

stato d'emergenza