ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02468/103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 189 del 17/06/2009
Firmatari
Primo firmatario: PALUMBO GIUSEPPE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 17/06/2009


Stato iter:
23/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2009
MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2009

PARERE GOVERNO IL 17/06/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/06/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/06/2009

CONCLUSO IL 23/06/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2468/103
presentato da
GIUSEPPE PALUMBO
testo di
martedì 23 giugno 2009, seduta n.191

La Camera,
premesso che:
il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 13, penalizza e disattende l'Accordo del Tavolo farmaceutico, del 15 ottobre 2008, che prevedeva la riduzione dei prezzi solo ed esclusivamente per i prodotti generici, privi di copertura brevettale;
la libera interpretazione del dettato legislativo ha già dato adito a riduzione di prezzo per prodotti che non godono o non hanno goduto di copertura brevettuale in Italia, in quanto commercializzati prima dell'entrata in vigore della legge del 1978, che introduceva la stessa protezione brevettale, nonostante gli stessi godessero di copertura brevettuale all'estero e venivano poi commercializzati su licenza in Italia;
le attuali interpretazioni danneggiano l'industria farmaceutica, in quanto sottopongono questi prodotti alla riduzione del prezzo, in base alla lettera a), senza alcun beneficio per la spesa pubblica, poiché il prezzo è regolato dal mercato, in virtù della presenza di prodotti generici o equivalenti. Inoltre riconoscono, in base alla lettera b), uno sconto sulle quote di spettanza alla farmacia, penalizzando ulteriormente le aziende farmaceutiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere il conflitto interpretativo precisando che le esenzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13, si applicano ai medicinali coperti da brevetto, specificando che esso può essere stato conseguito non solo in Italia, ma anche all'estero.
9/2468/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Palumbo, Barani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

interpretazione

licenza di brevetto

medicinale

ribasso dei prezzi