ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02206/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 141 del 26/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: COTA ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 26/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 26/02/2009
ALLASIA STEFANO LEGA NORD PADANIA 26/02/2009
MACCANTI ELENA LEGA NORD PADANIA 26/02/2009
STRADELLA FRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 26/02/2009
GHIGLIA AGOSTINO POPOLO DELLA LIBERTA' 26/02/2009


Stato iter:
26/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2009
Resoconto GHIGLIA AGOSTINO POPOLO DELLA LIBERTA'
Resoconto TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 26/02/2009

PARERE GOVERNO IL 26/02/2009

DISCUSSIONE IL 26/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2009

CONCLUSO IL 26/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2206/47
presentato da
ROBERTO COTA
testo di
giovedì 26 febbraio 2009, seduta n.141

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 contiene rilevanti disposizioni per far fronte agli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte delle regioni del territorio nazionale, causando danni diffusi ai cittadini;
gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, che hanno colpito in particolare la Regione Piemonte, sono stati di eccezionale gravità e il Governo ha adottato misure urgenti e straordinarie per far fronte alla ricostruzione del territorio, al risarcimento dei danni subiti dai cittadini coinvolti e alla ripresa delle attività produttive nelle zone interessate dalle avversità atmosferiche;
i danni sono stati ingenti e hanno colpito gravemente l'attività delle imprese e l'economia dell'intera regione;
per far fronte alle risorse finanziarie occorrenti è stato istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché un'addizionale da applicare in modo permanente nella misura del 50 per cento della tariffa dell'imposta di bollo;
le entrate derivanti da tali disposizioni finanziarie sono state riservate all'erario anche per concorrere alla copertura degli oneri recati dai provvedimenti normativi emanati per il ripristino dei territori e delle attività produttive danneggiate dalle alluvioni;
successivamente con il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997, è stata prevista la possibilità di delocalizzare gli insediamenti delle imprese colpite dalle alluvioni, e con il decreto-legge n. 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, tale possibilità è stata estesa ai titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere, con insediamenti ricompresi in tutte le aree a rischio di esondazione soggette a vincolo;
ciò anche per agire in modo preventivo contro la possibilità di ulteriori danni per le attività produttive situate nelle fasce fluviali del Po soggette a rischio di esondazione e anche in considerazione dell'avanzamento delle azioni necessarie da parte dei comuni e dell'Autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio e la conseguente deperimetrazione delle aree vincolate;
per tali soggetti la normativa vigente ha concesso crediti agevolati, a valere sulle risorse stanziate per le alluvioni del 1994, allo scopo di delocalizzare la propria attività. Successivamente sono state concesse proroghe per l'attuazione della norma medesima e una serie di imprese hanno presentato domande ai fini della delocalizzazione;
approssimativamente, sembra che circa 200 imprese non sono riuscite ad accedere ai finanziamenti, in quanto la Regione Piemonte non avrebbe fatto richiesta dei fondi stanziati a suo tempo dalla legge n. 17 del 2007, ma la presentazione delle domande continua tuttora in quanto il termine sembra ancora aperto;
il decreto-legge n. 220 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 257 del 2004, prevede l'integrazione dei contributo in conto capitale al 75 per cento anche per le imprese che hanno cessato l'attività a causa di insormontabili difficoltà imputabili a tardivi interventi da parte dello Stato;
i fondi della legge n. 35 del 2005 sembrano esauriti, tant'è che l'INPS, nonostante i ricorsi vinti dagli interessati e nonostante il disposto dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, continua a negare la definizione agevolata dei contributi a suo tempo sospesi nel periodo di tempo della dichiarazione dello stato di emergenza, rifiutandosi dì rideterminare i ratei pensionistici calcolati al 100 per cento, con il 90 per cento delle risorse occorrenti a carico dello Stato,

impegna il Governo

ad individuare le risorse occorrenti per chiudere definitivamente le situazioni pendenti connesse con gli eventi alluvionali del 1994 e con la successiva normativa di settore, con particolare riferimento:
alla concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa approvata per la delocalizzazione delle imprese delle aree a rischio di esondazione, concedendo priorità alle imprese che hanno subito danni da alluvioni;
alla previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande di delocalizzazione delle imprese, allo scopo di non dare false speranze agli imprenditori, in considerazione sia delle ingenti risorse occorrenti per la delocalizzazione medesima, sia delle azioni intraprese ai fini della messa in sicurezza delle zone a rischio, sia delle norme comunitarie che considerano aiuti di stato le agevolazioni finanziarie concesse a imprese che non hanno subito danni da calamità naturali;
all'assicurazione da parte dell'INPS della definizione agevolata dei contributi a suo tempo sospesi nel periodo di tempo della dichiarazione dello stato di emergenza, attraverso la rideterminazione dei ratei pensionistici calcolati al 100 per cento, con il 90 per cento delle risorse occorrenti a carico dello Stato e il 10 per cento a carico dei soggetti alluvionati, come previsto dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007;
ad assicurare la concessione dell'integrazione del contributo in conto capitale al 75 per cento anche alle imprese che hanno cessato l'attività a causa di insormontabili difficoltà imputabili a tardivi interventi da parte dello Stato secondo il comma 3 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 220 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 257 del 2004, concedendo priorità alle imprese che hanno subito danni da alluvioni.
9/2206/47. Cota, Togni, Allasia, Maccanti, Stradella, Ghiglia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2004 0220, DECRETO LEGGE 2006 0300, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2004 0257, L 2007 0017

EUROVOC :

condizioni atmosferiche

contributo sociale

disastro naturale

inondazione

stato d'emergenza

trasferimento d'impresa