ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02206/024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 141 del 26/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2009
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2009
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 26/02/2009


Stato iter:
26/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2009
Resoconto ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/02/2009

PARERE GOVERNO IL 26/02/2009

DISCUSSIONE IL 26/02/2009

RESPINTO IL 26/02/2009

CONCLUSO IL 26/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2206/24
presentato da
ETTORE ROSATO
testo di
giovedì 26 febbraio 2009, seduta n.141

La Camera,
premesso che:
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto 25 ottobre 1999, n. 471, ha emanato il regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 febbraio 2003 (in Suppl. ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121), recante «perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste», ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;

l'articolo 239 (Principi e campo di applicazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale», al comma 1 precisa: «Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga»;
tale principio è stato confermato; tra le sentenze più recenti, dal T.A.R. della Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza n. 791 del 2 aprile 2008: «L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica»;
la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, con delibera del 30 dicembre 2008, «in via preliminare», una versione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica del sito inquinato, da cui emerge che il costo complessivo degli interventi ammonterà a 352 milioni, dei quali più della metà graveranno a carico delle imprese, grandi e piccole, insediate nelle zone industriali comprese nel sito inquinato di Trieste;
i sindacati e le associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Associazione piccole industrie, Assindustria) della provincia di Trieste hanno espresso fortissima preoccupazione per l'insostenibilità degli oneri di transazione previsti a carico di imprese che non si sono rese responsabili dell'inquinamento, particolarmente in presenza di un penalizzante quadro congiunturale e di un'accresciuta capacità competitiva della vicina Slovenia, anche in termini di intensità di aiuto ammissibile a supporto del sistema economico,

impegna il Governo

nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, a non predisporre, per quanto di competenza, schemi di contratto, né autorizzare a sottoscriverne, qualora in essi non sia pienamente recepito e attuato il principio che imputa la riparazione o il rimborso del danno ambientale unicamente al soggetto responsabile dell'inquinamento.
9/2206/24. Rosato, Strizzolo, Maran, Monai.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1997 0022, DL 2006 0152

GEO-POLITICO:

TRIESTE - Prov, FRIULI-VENEZIA GIULIA

EUROVOC :

pagamento

principio chi inquina paga

responsabilita' per i danni ambientali

responsabilita' sociale dell'impresa

risanamento