ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: NIZZI SETTIMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

RITIRATO IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/85
presentato da
SETTIMO NIZZI
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
numerosi interventi legislativi, a partire dal 2003, hanno via via aggiornato i compiti e le Prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed in particolare:
legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, che attribuisce, inoltre, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione;
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica», che attribuisce - tra le diverse e nuove competenze - all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di determinare i criteri sulla base dei quali il Ministro delle attività produttive definisce le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ulteriori rilevanti compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
legge 23 agosto 2004 n. 239, «di riordino» dell'intero settore energetico, che ha novellato in maniera completa e sistematica le funzioni e le prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ampliandone organicamente il ruolo e i compiti in maniera così rilevante da doverne aggiornarne la dotazione organica del personale, portando da centoventi a centottanta unità il contingente del personale (120 di ruolo e 60 a tempo determinato);
articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);
articolo 11, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha esteso le attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al controllo di taluni settori del mercato di riferimento precedentemente esclusi;
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - tra l'altro - il non indifferente compito di adottare disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di funzioni sostitutive del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
articolo 2, comma 165, lettera f-ter), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008) recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», che, all'articolo 46-bis, ha attribuito ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di individuare i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, che all'articolo 23-bis, intervenendo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, il compito di verificare la legittimità dei motivi per i quali gli enti locali ricorrono a modalità di affidamento del servizio non competitive (in house providing o affidamento diretto a società mista con gara per la scelta del socio), esprimendo un parere obbligatorio entro 60 giorni;
l'articolo 81, comma 18, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (5,5 punti percentuali dell'IRES) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;
considerato che si renderebbe necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas tale da garantire - nell'interesse dei consumatori - il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e garanzia del mercato di riferimento ad essa affidate;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e il numero complessivo delle risorse ad oggi previste per legge appare sottodimensionato al fine di porre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle condizioni di garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali ad essa via via affidati da leggi dello Stato, successive alla legge istitutiva citata,

impegna il Governo

a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore e della tutela del mercato di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, attraverso una rideterminazione, secondo le effettive esigenze funzionali, delle unità di personale di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, tenendo altresì conto che la quota di personale a tempo determinato dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possa eccedere il 10 per cento delle unità complessivamente occupate, fatto salvo eventuali rideterminazioni del numero complessivo delle risorse umane ad essa destinate che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di eventuali assegnazioni di nuovi compiti.
9/2198/85.Nizzi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

EUROVOC :

amministrazione del personale

applicazione del diritto comunitario

distribuzione d'energia

politica energetica