ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSSA SABINA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009


Stato iter:
19/02/2009
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 19/02/2009

CONCLUSO IL 19/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/8
presentato da
MARIO TULLO
testo di
giovedì 19 febbraio 2009, seduta n.136

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziate ed assolutamente eterogenee;
i dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova transitati in Autorità Portuale in continuità di rapporto di lavoro e previdenziale (articolo 23 della legge n. 84 del 1994) usufruiscono di uno speciale trattamento pensionistico disciplinato dalle norme transitorie applicabili al personale in servizio e in quiescenza alla data del 30 marzo 1977;
a decorrere dal 1 gennaio 1987, per effetto dell'articolo 13 della legge n. 26 del 1987, tale trattamento è confluito in apposito Fondo previdenziale presso l'Istituto della Previdenza Sociale (alimentato da un contributo aggiuntivo sulle retribuzioni corrisposte), che ha provveduto all'erogazione dei trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi previsti nei Regolamenti deliberati dall'Ente Portuale e successive variazioni approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
l'Inps è peraltro subentrato compiutamente nella gestione del trattamento Previdenziale in questione solo a partire dal 1999, con l'effetto che sino a tale anno l'Ente Portuale (prima il CAP quindi l'Autorità Portuale) ha elaborato e messo a disposizione dell'Inps stessa (e dei lavoratori interessati) la documentazione occorrente per la liquidazione dei trattamenti pensionistici ed, in particolare nei confronti dei molti dipendenti che - anche in relazione ai noti provvedimenti intervenuti tra il 1983 ed il 1998 - hanno accettato l'anticipato collocamento a riposo. I dipendenti, interessati al collocamento a riposo hanno avuto quali presupposti soggettivi sia i riconoscimenti di anzianità attribuita in merito alle disposizioni di legge ed alle specifiche deliberazioni dell'Ente Portuale, sia gli altri elementi retributivi costituenti lo stato di pensione che, come sopra ricordato, veniva trasmesso all'Inps per la liquidazione dei trattamenti;
appare evidente - anche in ragione del rilevante arco temporale intercorso dal collocamento a riposo - l'affidamento che i lavoratori interessati hanno posto nelle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nella gestione delle pratiche pensionistiche, affidamento che si ritiene debba trovare logica tutela anche nel presupposto della pensione erogata divenga definitiva entro un arco temporale di alcuni mesi (di regola entro 90 giorni) dal collocamento a riposo;
l'avvio, da parte dell'Inps Provinciale di pratiche tese al recupero di pensioni corrisposte da oltre dieci anni (in taluni casi da trent'anni) sembra contrastare con il principio generale di corretta gestione amministrativa, come disposto anche con la Legge 241/1990, tenuto altresì conto del «consolidarsi delle situazioni esistenti, fondato sull'affidamento nell'Amministrazione», come evidenziato dalla Corte dei Conti nella sentenza 7 agosto 2007, n. 7;
è il caso di ricordare come con lettera 29 marzo 2005, indirizzata alla sede provinciale, il direttore regionale dell'Inps precisava che «le sedi di conseguenza, si asterranno dall'entrare nel merito di quanto determinato dall'Autorità Portuale sino alla data del 31.12.1994» ed inoltre che «nel caso di dubbi su eventuali applicazioni la cui ritenuta difformità sia tale da creare conseguenze significative sullo sviluppo di periodi successivi a tale data, le Sedi provvederanno a chiedere all'Autorità Portuale dichiarazione di responsabilità a conferma dell'esattezza su quanto operato attenendosi alla risposta ricevuta»;
allo stato la situazione non risulta modificata e che, al contrario, nei confronti di molti lavoratori in pensione da oltre dieci anni sono state avviate azioni per recupero di quote significative di trattamento;
considerato infine che il Comitato dell'Autorità Portuale unanimemente così come il Consiglio Regionale della Liguria e il Consiglio Comunale di Genova si sono espressi al fine di risolvere positivamente questa controversia che coinvolge centinaia di lavoratori e le loro famiglie,

impegna il Governo

a predisporre misure urgenti, sin dal prossimo provvedimento utile, volte a garantire i criteri di applicazione adottati a tutto il 31 dicembre 1998 dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione delle pensioni, fatto salvo casi di errori meramente contabili.
9/2198/8.Tullo, Rossa.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

GENOVA, GENOVA - Prov, LIGURIA

EUROVOC :

amministrazione portuale

legislazione

pensionato

retribuzione del lavoro

sicurezza sociale