ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: COMPAGNON ANGELO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2009
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

DISCUSSIONE IL 24/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/74
presentato da
ANGELO COMPAGNON
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto proroga sino al 31 dicembre 2009 l'utilizzo per fini promozionali dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 10 agosto 2005;
sono sempre più numerosi i cittadini che quotidianamente lamentano i disturbi arrecati alla loro vita privata da innumerevoli call center dai quali ricevono, di solito in orari meno opportuni, offerte commerciali di prodotti e/o servizi;
non sono isolati i casi in cui l'operatore-venditore telefonico induce con subdole insistenze talune tipologie di consumatori particolarmente vulnerabili (per situazioni di infermità mentale e/o fisica, o per l'età o per semplice ingenuità) a modificare il proprio abituale comportamento di consumo;
le reiterate e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza sono considerate «condotte aggressive» qualora non osservino quanto previsto dall'articolo 58 del Codice del consumo e ribadito dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali che recita: «L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato»;
nell'estate del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un'indagine condotta con il Nucleo speciale funzione pubblica della Guardia di finanza, emetteva cinque provvedimenti con i quali obbligava i gestori telefonici e le società che operano attraverso i call center ad interrompere l'uso indebito di tutti i numeri telefonici utilizzati a scopo commerciale senza aver ricevuto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, l'autorizzazione al trattamento da parte degli utenti,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative, data la rilevanza e la crescita esponenziale dei fenomeno descritto, volte a garantire il rispetto della riservatezza dei cittadini, avviando eventualmente anche un'indagine, attraverso la Polizia postale, sulle suddette pratiche commerciali aggressive ed illegittime che costituiscono un'inaccettabile turbativa della vita privata dei cittadini.
9/2198/74.Compagnon.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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