ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/072

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: DELFINO TERESIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VOLONTE' LUCA UNIONE DI CENTRO 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/02/2009
Resoconto DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO
 
PARERE GOVERNO 19/02/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/02/2009

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/72
presentato da
TERESIO DELFINO
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dispone che le azioni eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale di una banca popolare devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto;
il comma 14 dell'articolo 41 prevede per i soggetti che detenessero al 31 dicembre 2007 una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento il differimento di un anno del termine previsto dal citato articolo 30 del Testo unico bancario;
tale proroga si colloca nella prospettiva di una più generale riforma dell'ordinamento delle banche popolari che auspica l'innalzamento della percentuale di possesso delle azioni rispetto a quella vigente;
tuttavia, il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione appare non congruo nel caso in cui il superamento della percentuale di detenzione delle azioni avvenga in caso di aggregazioni mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di S.p.A. in banche popolari o di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte a chiarire la norma citata in premessa per i casi suddetti in modo da evitare che le alienazioni delle azioni eccedenti comportino una dismissione delle partecipazioni eccedenti e conseguentemente ne derivino delle perdite per i soggetti interessati.
9/2198/72.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino, Volontè.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

banca popolare

capitale sociale

societa' per azioni