Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: CECCUZZI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/02/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 19/02/2009
PARERE GOVERNO IL 19/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009
RESPINTO IL 24/02/2009
CONCLUSO IL 24/02/2009
La Camera,
premesso che:
la legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
l'articolo 1-quater, introdotto nel presente disegno di legge da un emendamento del Governo nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni che apportano modifiche significative alla legge 15 gennaio 1992, numero 21;
tali modifiche, che introducono nuovi vincoli all'attività di noleggio con conducente che penalizzano inevitabilmente il settore, sono state formulate senza consultazione con i rappresentanti di categoria;
secondo quanto reso noto dalle associazioni di categoria queste norme «mettono a rischio le 50mila imprese ed i 120 mila lavoratori» del comparto, presenti attualmente in Italia;
le novità normative apportate con il presente disegno di legge colpiscono una categoria già fortemente indebolita dalle ripercussioni della crisi economica internazionale e della recessione in atto;
da anni l'attività di noleggio di auto ed autobus con conducente si pone sia come integrazione agli altri settori del trasporto collettivo di persone promuovendo quindi il diritto alla mobilità, sia come supporto insostituibile del turismo a vantaggio dello sviluppo economico e sociale locale;
il noleggio con conducente sta acquistando quote sempre più consistenti nel mercato del trasporto pubblico ponendosi come alternativa o servizio sostitutivo all'uso del taxi e conseguentemente al potenziamento dell'offerta di mobilità alternativa al veicolo privato;
le norme introdotte dal disegno di legge in esame confliggono palesemente con il diritto comunitario. Nello specifico le limitazioni territoriali relative al servizio di noleggio con conducente contrastano con gli articoli 43 e 48 del Trattato CE (che sanciscono la libertà di trasferimento fra le imprese degli Stati membri e quindi il pieno diritto per le imprese costituite in un Paese europeo di aprire una filiale in un'altra nazione della Comunità Europea), con il regolamento CEE n. 2454 del 1992 (che consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro e da questo autorizzato ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati europei senza disporre di una sede o di un altro stabilimento) e con il regolamento CE 12/98 (che applica le stesse disposizioni liberalizzatrici del trasporto di persone su strada con particolare riferimento ai vettori di autobus);
è evidente che le norme introdotte dal presente disegno di legge creino notevoli discriminazioni, basate sia sulla nazionalità che sul luogo di stabilimento, penalizzando i noleggiatori con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune italiano rispetto a quelli con autorizzazione rilasciata da altri comuni appartenenti a Stati della Comunità Europea;
i provvedimenti introdotti dal presente disegno di legge sembrano poi in evidente contraddizione con i principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione (che attribuisce alla potestà residuale delle Regioni le competenze sul trasporto pubblico locale) e con gli articoli 1, 16 e 41 della stessa Carta costituzionale (che sanciscono la libera circolazione di persone e cose fra regioni e promuovono l'esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale);
nonostante alcune leggi nazionali abbiano provveduto recentemente a regolamentare ampi settori del trasporto pubblico e del turismo, la specifica attività del noleggio con conducente è ancora priva di una disciplina organica che sia quindi in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e con i provvedimenti di carattere locale assunti dalle dagli enti territoriali;
la natura stessa del disegno di legge in esame, «proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», non appare congrua ad introdurre rilevanti disposizioni normative per regolamentare un settore specifico, senza peraltro affrontare un articolato ed approfondito iter parlamentare;
si è tenuta mercoledì 18 febbraio 2009 una riunione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed i rappresentanti delle imprese di noleggio auto e bus con conducente;
da tale riunione è emersa la volontà del Governo di modificare la norme inerenti presenti nel disegno di legge in esame;
in tale riunione «è stato inoltre concordato di avviare un tavolo tecnico aperto alle categorie interessate per affrontare le problematiche relative alla legge n. 21 del 1992 e per individuare gli eventuali correttivi da applicare in particolare alle norme che riguardano i noleggiatori». Il primo incontro del tavolo è in programma martedì 3 marzo,
impegna il Governo
a valutare le modalità più tempestive ed opportune atte a recepire le necessità urgenti manifestate dalle imprese del settore di noleggio con conducente introducendo a tal fine le modifiche normative allo scopo utili e necessarie;
a promuovere tutte le iniziative necessarie per approvare una legge quadro specifica sull'attività di noleggio con conducente che coordini le disposizioni vigenti in materia (sia a livello locale, regionale, nazionale ed europeo), recependo le indicazioni pervenute dal tavolo tecnico di concertazione.
9/2198/68.Ceccuzzi, Strizzolo, Fluvi.
EUROVOC :libera circolazione delle persone
noleggio di veicolo
personale di guida
trasporto pubblico
trasporto viaggiatori
violazione del diritto comunitario