ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/54
presentato da
CATERINA PES
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
la legge n. 124 del 1999 trasferiva funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;
tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA;
in particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex articolo 23;
gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (D.I. 66/2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto D.I. in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31 dicembre 2008 in base al decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 3, comma 94, lettera b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1o gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;
per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;
dal Verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le OO.SS. di categoria e il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al Personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Istituzioni Scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale Co.Co.Co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel Verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro del Tesoro - da parte del Ministro della pubblica istruzione un università e ricerca - dell'appostamento, anche nell'emananda Legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;
sempre ai sensi della legge n. 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;
tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;
in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli EE.LL. a prorogare le convenzioni «nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti»;
tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche e integrazioni;
anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
la legge n. 266 del 2005 comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex Lsu riuniti in cooperativo;
né nel provvedimento in discussione né nella legge n. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa;
la cessazione dei contratti di lavoro con gli lsu, con Cococo e con le cooperative ex LSU nonché con i lavoratori degli appalti storici, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reperire gli stanziamenti, sia per l'anno in corso e che per i successivi, per la copertura finanziaria necessaria alla prosecuzione delle attività lavorative per lavoratori socialmente utili, Co.co.co. e cooperative ex lavoratori socialmente utili, nonché per i lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999.
9/2198/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Pes, Siragusa, Antonino Russo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione del personale

amministrazione scolastica

assunzione

cessazione d'impiego

conservazione del posto di lavoro

istruzione

personale a contratto

sicurezza del posto di lavoro