Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 19/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/02/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2009 Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/02/2009
PARERE GOVERNO IL 19/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009
DISCUSSIONE IL 24/02/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009
CONCLUSO IL 24/02/2009
La Camera,
premesso che:
la proroga disposta dall'articolo 11 del decreto-legge in esame riguarda la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet, introdotta dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
allo scopo di ostacolare le comunicazioni telematiche aventi finalità terroristiche, il decreto-legge n. 144 del 2005, all'articolo 7, comma 1, ha stabilito che chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale vi siano apparecchi per comunicazioni telematiche a disposizione dei frequentatori è tenuto a chiederne licenza al questore;
l'efficacia temporale della disposizione introdotta nel 2005 era inizialmente limitata al 31 dicembre 2007. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
l'articolo in esame estende per ulteriori dodici mesi - fino al 31 dicembre 2009 - l'obbligo di richiesta di licenza al questore, posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet;
la ratio, come esplicitato nella relazione illustrativa del Governo, si rinviene nei perduranti motivi di allarme legati alla situazione internazionale nonché nelle risultanze di recenti operazioni di polizia sul territorio italiano;
è altresì in corso una riflessione politica in ordine alla previsione che quando si proceda per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, possa disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine;
si prevederebbe inoltre che i fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, debbano provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore, con la previsione che la violazione di tale obbligo comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvederebbe il Ministero dello sviluppo economico;
tale ipotesi, del tutto generica e che prevede fattispecie molto ampie, rischierebbe di instaurare un'illegittima censura sui contenuti dei siti presenti sulla rete,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, affinché il complesso di tali iniziative non comporti limitazioni alla libertà di espressione, garantita dalla Costituzione, su internet.
9/2198/35.Di Pietro, Evangelisti.
EUROVOC :censura
Internet
prestazione di servizi
restrizione di liberta'
rete informatica
telefono
terrorismo