Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/02/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/02/2009
PARERE GOVERNO IL 19/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009
CONCLUSO IL 24/02/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-bis del decreto in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari; tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia;
la norma in esame costituisce di fatto una proroga della sanatoria disposta nella stessa materia dall'articolo 1, comma 480, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), di cui viene sostanzialmente riprodotto il testo. Tale disposizione sanava le violazione delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1o gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia;
la normativa vigente in materia, in realtà, prevede sanzioni chiare e adeguate per le suddette violazioni; il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme relative all'affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune, mentre il comma 3 dello stesso articolo 15 pone a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio;
è inammissibile che, in occasione della campagna elettorale, le norme sulle affissioni vengano costantemente violate in attesa del «solito» meccanismo della «sanatoria», che interviene puntuale a seguito delle elezioni;
in occasione del prossimo turno elettorale del 6 e 7 giugno del 2009, valido per le elezioni amministrative ed europee, sarebbe auspicabile evitare lo spiacevole fenomeno delle affissioni abusive, in vista di una futura e probabile ennesima sanatoria,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di rendere la normativa e il relativo sistema sanzionatorio in merito all'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale realmente effettivi, evitando in futuro l'introduzione di speciali sanatorie al riguardo.
9/2198/33.Rota.
EUROVOC :affissione
elezioni europee
elezioni locali
manifesto
propaganda elettorale
sanzione amministrativa