Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/02/2009 Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 19/02/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 19/02/2009
ACCOLTO IL 19/02/2009
PARERE GOVERNO IL 19/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009
CONCLUSO IL 24/02/2009
La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del decreto-legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
tale materia, fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso;
inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,
impegna il Governo
a diramare disposizioni attuative allo scopo di evitare per quanto possibile i rischi di contenzioso con gli enti locali.
9/2198/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe.
EUROVOC :competenza amministrativa
ente locale
sanzione amministrativa
trasporto pubblico
trasporto viaggiatori