ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/18
presentato da
BENEDETTO DELLA VEDOVA
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
l'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice privacy) demanda all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'individuazione delle modalità per la manifestazione del consenso degli abbonati all'inclusione in elenchi telefonici cartacei ed elettronici pubblici e all'utilizzo dei dati per le finalità di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 7 del codice (invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale);
il suddetto sistema, definito in gergo tecnico opt-in, vieta l'utilizzo dei dati del consumatore per pubblicità, vendita o ricerche di mercato senza la sua esplicita autorizzazione, con la conseguenza di imporre gli adempimenti in termini di informativa e consenso ad una pluralità di operatori commerciali non coordinati tra di loro;
i provvedimenti adottati nel 2008 dal Garante, tesi a rafforzare il rispetto del divieto di ogni forma di marketing non previamente autorizzato, hanno promosso un maggior grado di tutela dei diritti di riservatezza dei consumatori ma, allo stesso tempo, hanno limitato il grado di libertà in capo alle aziende di contact center, mettendo a rischio i livelli occupazionali e, in prospettiva, inibendo lo sviluppo del settore in Italia;
l'articolo 44, comma 1-bis, del decreto in esame (come modificato in sede di conversione) è un tentativo di ampliare i margini di operatività del settore ma - per sua stessa natura - ha carattere di provvisorietà;
si rende opportuna una disciplina organica ed efficace della materia, che contemperi il diritto di privacy con la libertà economica delle imprese e la stessa possibilità dei consumatori di ricevere informazioni commerciali;
alcuni paesi europei, pur nel rispetto dell'articolo 12, comma 3, della direttiva UE n. 58 del 2002, hanno adottato un sistema cosiddetto di opt-out (opposizione esplicita al trattamento), che permette l'utilizzo dei dati dell'abbonato qualora quest'ultimo non abbia esplicitamente deciso di renderli indisponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre una modifica del decreto legislativo n. 196 del 2003, che preveda l'adozione di un sistema basato sull'opposizione esplicita al trattamento (cosiddetto opt-out), attraverso l'istituzione presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di un registro, al quale i consumatori possano iscriversi, anche telematicamente, e disponga su questa base l'aggiornamento periodico delle banche dati dei soggetti titolari dei trattamenti con fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9/2198/18.Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

dati personali

informazione del consumatore

informazioni commerciali

protezione del consumatore

protezione della vita privata

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