ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: RAVETTO LAURA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/13
presentato da
LAURA RAVETTO
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto mille proroghe 2008) successivamente convertito dalla legge n. 31 del 2008 prorogava di un anno il termine del dovere di alienazione previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), riferito a quote azionarie in gruppi bancari popolari eccedenti il limite dello 0,5 per cento;
il decreto-legge in esame (cosiddetto mille proroghe 2009), all'articolo 41, comma 14, contempla l'ulteriore proroga di tale termine;
le condizioni di eccezionale crisi finanziaria richiedono una maggiore ricapitalizzazione del sistema bancario italiano nel suo complesso e un ulteriore differimento del termine eviterebbe un aggravio sia per il sistema bancario che per gli investitori, che non trarrebbero alcun beneficio da un'alienazione forzosa di quote azionarie;
l'approvazione della riforma delle banche popolari, da più parti auspicata e già attesa nello scorso anno, avrebbe consentito di superare le difficoltà descritte, in quanto contempla l'elevazione del menzionato limite azionario massimo detenibile con riguardo, in particolare, ai soggetti istituzionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una circolare in linea con le intenzioni del legislatore e con la relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame, articolo 41, comma 14, che prevede la proroga di un ulteriore anno rispetto a quanto già disposto dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, in deroga all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario); e in ogni caso a ritenere l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge in esame da interpretarsi conformemente alla relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento. Ciò al fine di non arrecare inutili danni agli investitori e al sistema a seguito di operazioni di fusione e aggregazione, e garantire sullo specifico aspetto dei limiti azionari in gruppi bancari popolari un «ponte normativo» in attesa della riforma sulle banche popolari, che prevede la rimodulazione del suddetto limite per particolari soggetti quali organismi di investimento collettivi, fondi pensione, assicurazioni del ramo vita, fondazioni bancarie e non.
9/2198/13.Ravetto, Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

banca popolare

crisi monetaria

investimento

sistema bancario