ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02105/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 151 del 24/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/03/2009


Stato iter:
24/03/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/03/2009
CALDEROLI ROBERTO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/03/2009

ACCOLTO IL 24/03/2009

PARERE GOVERNO IL 24/03/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/03/2009

CONCLUSO IL 24/03/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2105/25
presentato da
IGNAZIO MESSINA
testo di
martedì 24 marzo 2009, seduta n.151

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca le modalità per l'individuazione di interventi, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il recupero del deficit infrastrutturale;
ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, Cost., per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
nel corso dell'esame in Commissione il campo di applicazione della norma di cui all'articolo 21 è stato ristretto agli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate; tale modifica è frutto di una riflessione promossa dalle opposizioni nonché dalla Svimez, nel corso di un'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze, che ha portato a ragionare in merito alla scala di priorità degli interventi infrastrutturali nel nostro Paese, in presenza di una limitazione nelle risorse disponibili;
nella sua prima versione l'articolo 21 prevedeva poi una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti: la rete stradale, autostradale e ferroviaria, La rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali;
a tale elenco, nel corso dell'esame in Commissione, sono state aggiunte anche le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche;
citare in maniera «generica» le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, potrebbe però non rilevare il carattere essenziale di un intervento infrastrutturale nelle aree sottoutilizzate, che deve essere necessariamente quello di garantire l'effettivo espletamento dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
semplici interventi sulle «strutture», infatti, potrebbero non garantire il pieno esercizio dei servizi essenziali a cui il cittadino ha diritto;

impegna il Governo:

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni per garantire, attraverso l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la realizzazione di infrastrutture adeguate per il pieno espletamento dei servizi essenziali di sanità, assistenza ed istruzione;
ad includere, nella ricognizione prevista all'articolo 21, tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni in materia di sanità, istruzione ed assistenza.
9/2105/25.(Testo modificato nel corso della seduta)Messina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritto dell'individuo

disegno di legge

distribuzione del gas

distribuzione d'energia

istruzione

rete stradale

sviluppo economico