ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02105/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 151 del 24/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/03/2009


Stato iter:
24/03/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/03/2009
Resoconto CALDEROLI ROBERTO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 24/03/2009

PARERE GOVERNO IL 24/03/2009

RITIRATO IL 24/03/2009

CONCLUSO IL 24/03/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2105/18
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
martedì 24 marzo 2009, seduta n.151

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede l'intervento delle regioni e degli enti locali per quanto concerne la modulazione di tributi erariali quali l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e potestà legislativa per l'istituzione di tasse di scopo,
in particolare:
l'articolo 2, comma 2, con le lettere c), e), p), q), r), s), t), z), aa), cc), dd) ed ee), prevede un'ampia autonomia tributaria per gli enti territoriali;
l'articolo 7 detta principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali:
per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, le regioni stesse, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;
per le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali, le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
l'articolo 12 definisce principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, tra gli altri sono previste:
la disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
la disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;
la facoltà per le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, di istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
la facoltà per gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, di disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
l'articolo 16 detta norme relative al coordinamento ed alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo;
l'articolo 24-bis prevede norme di contrasto all'evasione fiscale con la partecipazione degli enti territoriali;
soprattutto, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame prevede esplicitamente il rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione, ossia il principio del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ed il principio di progressività al quale deve essere ispirato il sistema tributario,

impegna il Governo

a riferire regolarmente al Parlamento, durante tutta la fase transitoria, sul rispetto dei principi dell'articolo 53 della Costituzione, sui risultati della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali derivanti dalla collaborazione degli enti territoriali di cui all'articolo 24-bis del provvedimento e sul rispetto del principio di progressività da parte del sistema tributario complessivo che scaturisce dall'attuazione del federalismo fiscale, nonché sui livelli di pressione fiscale complessiva e nei singoli territori.
9/2105/18.Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

base imponibile

ente locale

entrata

evasione fiscale

imposta

lavori pubblici

norma europea

spesa

spesa pubblica