Legislatura: 16Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/01/2009 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/01/2009
ACCOLTO IL 14/01/2009
PARERE GOVERNO IL 14/01/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009
CONCLUSO IL 14/01/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento in esame modifica, in via temporanea per il triennio 2009-2011, la disciplina relativa alla liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto disponendo che l'IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento dell'incasso qualora quest'ultimo sia successivo al momento dell'emissione della fattura;
ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate (e, pertanto, la relativa IVA diviene esigibile) al momento della consegna o spedizione del bene stesso. Per i beni immobili la cessione è efficace ai fini IVA al momento della stipulazione del contratto. L'IVA esigibile, al netto dell'IVA detraibile (ossia di quella relativa agli acquisti di beni o servizi e regolarmente registrata negli appositi libri contabili) deve essere versata dal contribuente entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione dell'imposta (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998);
la liquidazione periodica dell'IVA può essere effettuata con cadenza trimestrale per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni che realizzano un volume d'affari non superiore a euro 309.874, ovvero per le imprese aventi per oggetto altre attività (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999) a euro 516.457;
l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede, tuttavia, alcune deroghe all'applicazione della disciplina generale. In particolare, il secondo periodo del quinto comma individua le ipotesi in cui l'esigibilità dell'imposta è determinata in base al criterio di cassa (c.d. regime IVA in sospensione d'imposta che si applica, ad esempio, nel caso di fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni);
la norma estende l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione. Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative;
il comma 2 della norma in esame, in merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento. La relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine di stimare gli effetti finanziari, ipotizza che la soglia possa essere fissata in misura pari a 200.000 euro;
sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge);
il differimento dell'esigibilità dell'IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione di cessione, trascorso il quale l'imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa; tale termine annuale non si applica se l'acquirente è assoggettato a procedure concorsuali o esecutive,
impegna il Governo
a fornire al Parlamento una relazione sui primi tre mesi di attuazione di tale disposizione ed a valutare, dopo questa prima fase di sperimentazione trimestrale, previa autorizzazione in sede U.E. e compatibilmente con le esigenze finanziarie, l'eventuale innalzamento della soglia del volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.
9/1972/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Messina.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DPR 1972 0633
EUROVOC :applicazione della legge
attivita' dell'impresa
beni e servizi
consegna
contribuente
fatturazione
giro d'affari
imposta
IVA
liquidazione dei beni
prestazione di servizi