ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 14/01/2009


Stato iter:
14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/01/2009
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/01/2009

ACCOLTO IL 14/01/2009

PARERE GOVERNO IL 14/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009

CONCLUSO IL 14/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/42
presentato da
SIEGFRIED BRUGGER
testo di
mercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del decreto-legge in esame ha introdotto disposizioni in materia di crediti di imposta, che riguardano soprattutto il monitoraggio di tutti i crediti di imposta vigenti al fine di tenere conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime;
la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), all'articolo 1, comma 53, ha fissato un limite massimo di utilizzo in compensazione del credito d'imposta in 250.000 euro annui, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con alcune esclusioni o decorrenze posticipate al 2010 per i crediti d'imposta per le spese per investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui all'articolo 1, comma 280, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), nonché per le spese per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 271, della medesima legge finanziaria per il 2007;
l'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto una riduzione del 20 per cento, a favore di associazioni di volontariato o ONLUS sul prezzo di vendita di mezzi antincendio e di autoambulanze utilizzati da vigili del fuoco volontari, stabilendo che tale riduzione sarà praticata dal venditore, il quale potrà poi recuperare tali somme in compensazione;
con la risoluzione n. 24 del 24 febbraio 2005 l'Agenzia delle entrate ha specificato che la suddetta compensazione debba essere considerata un credito d'imposta concesso al venditore, con ciò comportando che i fornitori dei mezzi antincendio e delle autoambulanze, con le nuove disposizioni sul limite al credito d'imposta, non possano incassare l'IVA dalle associazioni di volontariato e non possano nemmeno usufruire della compensazione prevista dall'articolo 20 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poiché con la vendita di 5 mezzi superano già la soglia dei 250.000 euro;
è necessario superare il paradosso in virtù del quale il fornitore di mezzi antincendio e di autoambulanze sia obbligato, in virtù di un'agevolazione prevista per legge ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge n. 269 del 2003, a concedere una diminuzione del prezzo di vendita di tali mezzi alle associazioni di volontariato, senza poi poter recuperare attraverso il credito d'imposta le somme non percepite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applicano ai crediti d'imposta dei soggetti già sottostanti alle disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, per i motivi espressi in premessa.
9/1972/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2003 0269

EUROVOC :

bene strumentale

detrazione fiscale

fornitore

IVA

legge finanziaria

negoziante

prezzo al minuto

prezzo di vendita

ribasso dei prezzi

ricerca e sviluppo

ricerca industriale

volontariato