Legislatura: 16Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Primo firmatario: PALUMBO GIUSEPPE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/01/2009 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/01/2009
ACCOLTO IL 14/01/2009
PARERE GOVERNO IL 14/01/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009
CONCLUSO IL 14/01/2009
La Camera,
premesso che:
i trattamenti pensionistici di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261;
i loro importi non vengono quindi considerati reddito ad alcun fine, poiché questi trattamenti costituiscono adempimento di un dovere dello Stato nei confronti di cittadini che abbiano subìto, a causa degli eventi bellici, menomazioni o la perdita di un congiunto;
tale principio trova come unica eccezione il campo delle pensioni e degli assegni sociali, rispetto a cui i trattamenti pensionistici di guerra sono computati nel reddito degli interessati in forza del rinvio che l'articolo 77, secondo comma, del testo unico in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) fa alla norma speciale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114, e dei criteri disposti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
questo quadro normativo produce una situazione di evidente ingiustizia e discriminazione, in quanto annulla il valore risarcitorio delle pensioni di guerra proprio nei confronti dei soggetti più bisognosi e di fatto fa sì che il diritto alla pensione o all'assegno sociale sussista per tutti i cittadini indigenti tranne che per i pensionati di guerra;
l'irrazionalità di questa normativa è divenuta ancor più evidente con l'introduzione del «minimo garantito» per i pensionati a basso reddito, disposto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in seguito al quale possono esservi casi in cui la titolarità di una pensione di guerra finisce addirittura con il danneggiare il soggetto, perché in sua assenza potrebbe fruire di un assegno sociale di importo superiore;
gli importi delle pensioni di guerra sono divenuti nella grande maggioranza dei casi inadeguati a svolgere persino la loro naturale funzione risarcitoria e quindi a maggior ragione non possono in caso di indigenza assumere anche una funzione assistenziale;
l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha dichiarato l'irrilevanza ai fini della concessione della pensione o assegno sociale dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex-deportati nei campi KZ (legge 18 novembre 1980, n. 791) e dai perseguitati politici e razziali (legge 10 marzo 1955, n. 96), trattamenti che hanno con tutta evidenza la medesima natura risarcitoria delle pensioni di guerra e ne condividono la normativa;
la categoria dei pensionati di guerra è da sempre stata considerata una delle più benemerite e delle più meritevoli di tutela da parte di tutte le istituzioni dello Stato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere quanto prima l'irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
9/1972/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Palumbo.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1969 0153, L 1995 0335
EUROVOC :assicurazione per la vecchiaia
basso salario
deportato
diritto del lavoro
guerra
pensionato
poverta'
stato d'emergenza