Legislatura: 16Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Primo firmatario: STRADELLA FRANCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LUPI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/01/2009 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 14/01/2009
PARERE GOVERNO IL 14/01/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009
CONCLUSO IL 14/01/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta dell'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati;
l'articolo 1, comma 473, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto la possibilità in capo agli esercenti attività d'impresa di rivalutare le proprie aree fabbricabili, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento, da applicarsi ai maggiori valori iscritti in bilancio;
sia l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 che l'articolo 1, comma 474, della legge n. 266 del 2005 subordinano le due agevolazioni alla condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni rispettivamente dal trasferimento e dall'effettuazione della rivalutazione;
come è ben noto, l'economia nazionale sta attraversando una fase congiunturale fortemente negativa che ha colpito, in particolar modo, il settore immobiliare il quale ha visto registrare, negli ultimi mesi, un calo considerevole delle transazioni;
il crollo delle compravendite immobiliari e l'attuale fase di tensione e di difficoltà del settore bancario hanno determinato un naturale clima di incertezza e di forte preoccupazione tra le imprese costruttrici le quali hanno dovuto rallentare o sospendere l'attività edificatoria in precedenza iniziata, ovvero differire sine die l'inizio della stessa attività in precedenza programmata;
in una tale situazione, le imprese costruttrici che si sono avvalse delle agevolazioni previste dalle disposizioni sopra indicate si trovano nell'impossibilità di rispettare la condizione cui le medesime agevolazioni sono subordinate, vale a dire l'utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni;
per usufruire di dette agevolazioni le imprese hanno versato all'erario cifre considerevoli;
l'impossibilità di costruire nel quinquennio provocherebbe la perdita dei benefici aggravando ulteriormente la crisi in cui versano le imprese del settore vanificando tali ingenti esborsi di denaro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità adottare iniziative normative volte a prevedere una proroga del termine quinquennale contenuto nelle due disposizioni indicate in premessa, in modo da consentire alle imprese di realizzare l'intervento edile, evitando così la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
9/1972/23. Stradella, Lupi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2005 0266
EUROVOC :attivita' dell'impresa
bilancio
cessazione d'attivita'
detrazione fiscale
economia nazionale
imposta di registro
incentivo fiscale
industria edile
iscrizione in bilancio
piano urbanistico
proprieta' immobiliare
suolo edificativo