ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/148

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2009
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2009
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2009


Stato iter:
15/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 15/01/2009
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/01/2009
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
PARERE GOVERNO 15/01/2009
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/01/2009

DISCUSSIONE IL 15/01/2009

NON ACCOLTO IL 15/01/2009

PARERE GOVERNO IL 15/01/2009

RESPINTO IL 15/01/2009

CONCLUSO IL 15/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/148
presentato da
SIMONETTA RUBINATO
testo di
giovedì 15 gennaio 2009, seduta n.115

La Camera,
premesso che:
gli studi di settore rappresentano un imprescindibile strumento di accertamento basato su un metodo informatizzato a base statistica; sono infatti l'unico strumento efficace per contattare e controllare quasi tutti i contribuenti, imprese e lavoratori autonomi;
dai dati sugli accertamenti emerge infatti che ogni anno solo il 2 per cento dei contribuenti viene sottoposto a verifica diretta mediante visita fiscale, anche per la complessità dei controlli fiscali sulla struttura produttiva del nostro Paese, intessuta di numerosissime piccole e medie imprese;
gli studi di settore svolgono pertanto un'importantissima funzione di moral suasion, come parametro di raffronto credibile su cui il contribuente può misurarsi, e sono un efficace stimolo ad adottare volontariamente comportamenti virtuosi;
gli studi di settore, per come è costruito lo strumento statistico, non sono in grado di funzionare correttamente in periodi di crisi come quello che stiamo affrontando, perché - come dichiara la stessa agenzia delle entrate in più circolari, da ultimo la n. 31/E del 22 maggio 2007 - sono «uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità»;
il principale elemento di criticità nell'applicazione degli studi di settore riguarda la loro valenza probatoria; nonostante i chiarimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate tendenti a rendere più flessibile l'applicazione degli studi di settore, sulla base della legislazione vigente gli scostamenti dei ricavi del contribuente dalla congruità degli studi di settore legittimano l'accertamento della differenza; questo pone indiscutibilmente l'onere della prova a carico del contribuente, il quale, in caso di accertamento, si trova di fronte ad un compito arduo: dimostrare perché «non ha guadagnato di più»;
se «i motivi generali e particolari» per cui non è stato possibile raggiungere la congruità, dichiarati dal contribuente non sono considerati sufficienti a giustificare le minori entrate rispetto a quanto previsto dallo studio di settore, al contribuente non resta che pagare le imposte su ricavi che spesso sono solo virtuali, oppure ricorrere al contenzioso tributario, con esito quanto mai incerto; è difficile infatti che il giudice abbia elementi sufficienti per procedere ad una effettiva e realistica verifica dei ricavi del contribuente; inoltre nel contenzioso il contribuente deve sostenere i costi della difesa e, nelle more del giudizio, l'ufficio può comunque procedere a iscrivere a ruolo la metà delle imposte risultanti dall'accertamento;
verificato che:
coerentemente con quanto dichiarato, nella Circolare n. 38/E, del 12 giugno 2007, occorre evitare che lo strumento degli studi di settore si applichi come «automatismo accertativo»;

impegna il Governo:

ad integrare la disciplina degli studi di settore in modo da chiarire - come già disposto per legge, dal precedente Governo per gli indicatori di normalità economica - che i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dagli studi di settore costituiscono presunzioni semplici;
a emanare direttive per la formazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in materia di studi di settore, affinché tali uffici, nel loro concreto operare, tengano conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta nel territorio in cui ha sede l'attività medesima, anche in considerazione degli effetti della crisi economica e dei mercati;
a prevedere espressamente che, in sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore integrati;
a chiarire che il contribuente abbia il dovere di dichiarare il reddito vero, ma non abbia alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato nello studio che si applica al suo settore se ritiene che tale livello non rispecchi la sua specifica realtà di impresa;
a prevedere chiare ed uniformi regole per tutti gli uffici della Agenzia delle entrate affinché tengano conto di quanto stabilito nella Circolare n. 38/E, del 12 giugno 2007, ed in particolare:
che la condizione di non congruità non implichi alcun accertamento automatico;
che in ogni caso i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati non siano soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati;
a ridefinire la valenza probatoria degli scostamenti dalla congruità come mero elemento indiziario che integra la prova dell'evasione insieme ad altri elementi;
ad affinare ulteriormente gli studi di settore per renderli il più aderenti possibile alla realtà economica di ciascun territorio;
a mettere a disposizione degli osservatori regionali per gli studi di settore, quale organismo consultivo, analisi più specifiche sui singoli territori anche su base provinciale o di distretto;
a garantire una partecipazione più efficace delle associazioni di categoria alla prevista integrazione della disciplina degli studi di settore, anche in considerazione della difficile fase congiunturale.
9/1972/148. Rubinato, Benamati, Fogliardi, Zorzato, Gava.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contribuente

controllo fiscale

istruzione

lavoro autonomo

piccole e medie imprese

prova

recessione economica