ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 07/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 07/01/2009
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 07/01/2009
MACCANTI ELENA LEGA NORD PADANIA 07/01/2009
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 08/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/01/2009

ACCOLTO IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/56
presentato da
PAOLO GRIMOLDI
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
i titoli di studio rilasciati dalle amministrazioni universitarie determinano una certezza legale, in virtù della quale essi sono produttivi di effetti anche sul piano dell'ordinamento generale;
il valore legale delle lauree favorisce l'esistenza di sedi universitarie scadenti, che distribuiscono titoli ai quali spesso non corrisponde una buona preparazione, ma che consentono l'accesso a determinate carriere, ad esempio attraverso il requisito della laurea necessario per accedere ai migliori concorsi pubblici, che poi mediocri laureati possono, in teoria ma purtroppo anche in pratica, superare;
la riforma universitaria che, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ha introdotto i nuovi titoli accademici di «laurea» e «laurea specialistica», all'articolo 4, comma 3, ha voluto confermare esplicitamente il principio del valore legale, affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale;
l'ordinamento nazionale ha comunque subìto un'ulteriore e più incisiva revisione nel corso della XIV legislatura. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ha determinato una nuova articolazione dei corsi e dei titoli (laurea triennale e laurea magistrale), prevedendo rispettivamente un percorso metodologico e professionalizzante e la revisione delle classi di laurea magistrale;
nell'ordinamento giuridico le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. In base all'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'abilitazione professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli conseguiti presso università o istituti superiori, e che abbiano altresì superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento;
a ben vedere, la distinzione tra qualifiche accademiche e qualifiche professionali, pur essendo un elemento caratteristico dell'ordinamento nazionale, ed avendo radici nella stessa Costituzione che, all'articolo 33, prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, determina il fatto che il possesso della sola qualifica accademica non sia sufficiente per l'accesso alle professioni pubbliche e private;
la legge prescrive, infatti, in addizione al titolo di studio, ulteriori accertamenti di preparazione professionale, tirocini pratici e, in alternativa agli esami di Stato, esami di concorso per l'accesso al pubblico impiego con funzione selettiva e comparativa degli aspiranti;
il valore del titolo legale, in Italia, si esaurisce nella legittimazione a sostenere esami di abilitazione per determinate professioni o a partecipare a concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione;
l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che peraltro non trova più riscontri all'estero, può consentire di differenziare il prodotto offerto dai singoli atenei, facendo entrare le università in concorrenza tra loro, creando così un circolo virtuoso;
la suddetta abolizione consentirà inoltre di introdurre un principio di equità nell'ambito della distribuzione di posti di lavoro nel settore «pubblico», che finalmente godrà di personale scelto non più in base ad un singolo voto, bensì sulla base di specifiche e provate esperienze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un graduale superamento del valore legale del titolo di studio anche per raggiungere l'obiettivo di eliminare quel meccanismo perverso che non premia i meritevoli, bensì coloro che sono stati favoriti in virtù di votazioni più alte, ottenute in università meno scrupolose a valutare l'effettiva preparazione degli studenti, contestualmente promuovendo l'adozione da parte delle università di curricula armonizzati (sia nella durata che nei contenuti) ed assicurando, nell'ambito della predetta liberalizzazione formativa, il rafforzamento delle garanzie sociali e di eguaglianza dei cittadini.
9/1966/56.(Testo modificato nel corso della seduta)Grimoldi, Goisis, Rivolta, Maccanti, Laura Molteni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accesso alla professione

accesso all'occupazione

amministrazione scolastica

centro di ricerca

corso dei titoli

diploma

esame

funzione pubblica

programma scolastico

pubblica amministrazione

qualificazione professionale

ricerca scientifica

universita'