ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 07/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/01/2009
Resoconto DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/01/2009
Resoconto DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 08/01/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
PARERE GOVERNO 08/01/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/01/2009

DISCUSSIONE IL 08/01/2009

ACCOLTO IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/28
presentato da
ROSA DE PASQUALE
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
nella sua formulazione originaria l'articolo 1, comma 1, prevedeva che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno avessero superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo - fissato al 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) - non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale;
l'articolo 1, comma 3, prevede che per il triennio 2009-2011 le università statali possano procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
durante l'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, il comma 1 dell'articolo 1 è stato modificato nel senso di prevedere che le università alle quali è preclusa la possibilità di assunzioni hanno facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi specificamente indicati e comunque dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, senza che questo comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
non appare chiaro se le università di cui al comma 1, che hanno facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi ivi indicati, debbano rispettare il limite al turn-over previsto dall'articolo l, comma 3,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, in apposita circolare, che alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica il limite del turn-over previsto dall'articolo 1, comma 3;
a valutare l'opportunità di attivare, in tempi brevi, un tavolo di confronto, con la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio universitario nazionale, al fine dì giungere a rideterminare i parametri atti ad individuare le eventuali università cosìddette «non virtuose». Infatti, in considerazione della riduzione dei finanziamenti al fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui alla legge n. 133 del 2008 e al contemporaneo aumento dei costi fissi collegati agli incrementi automatici relativi agli stipendi del personale che gravano sul medesimo fondo, via via tutte le università italiane verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e quindi nell'impossibilità di indire procedure concorsuali e di assumere personale.
9/1966/28.(Testo modificato nel corso della seduta)De Pasquale, Ghizzoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

assunzione

aumento dei prezzi

economia pubblica

finanze pubbliche

fissazione dei prezzi

personale di ricerca

prezzo imposto

professioni scientifiche

trasferimento di capitali

universita'