ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01961/034

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 107 del 18/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: STRADELLA FRANCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/12/2008


Stato iter:
18/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/12/2008
ZAIA LUCA MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/12/2008

PARERE GOVERNO IL 18/12/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2008

CONCLUSO IL 18/12/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1961/34
presentato da
FRANCO STRADELLA
testo di
giovedì 18 dicembre 2008, seduta n.107

La Camera,
premesso che:
la pluriattività può rappresentare una fonte di integrazione del reddito degli imprenditori agricoli e al tempo stesso può offrire un significativo contributo alla sistemazione e manutenzione del territorio;
tali considerazioni valgono in particolare per le aree, come quelle dei comuni montani, nelle quali l'esercizio dell'attività agricola risulta più difficile sotto il profilo economico e, al tempo stesso, si presenta in modo evidente la necessità di lavori, anche rilevanti, per la tutela del territorio;
già nella definizione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, il legislatore manifestava una piena consapevolezza della valenza della pluriattività, sia come strumento di sostegno delle imprese agricole, sia come modalità per garantire una effettiva cura del territorio;
il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 97, successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, infatti, che i coltivatori diretti, singoli o associati, che conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, possano assumere in appalto, sia da enti pubblici che da privati, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di arginatura e sistemazione idraulica, di difesa dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, ivi compreso il taglio del bosco, per importi non superiori a 50 milioni di lire per ogni anno;
il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno;
gli importi stabiliti dalle richiamate disposizioni della legge n. 97 del 1994, e successive modificazioni, come limite massimo di valore per i lavori che possono essere affidati direttamente a imprenditori agricoli e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale appaiono, a distanza di anni, manifestamente inadeguati e necessitano di essere aumentati, se si intende promuovere in modo efficace la pluriattività,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per fare in modo che i limiti di valore per i
lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, nonché alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, che gli enti locali e altri enti pubblici nei comuni montani possono affidare direttamente a imprenditori agricoli e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, siano elevati in misura significativa e, comunque, non inferiore a 50 mila euro per i lavori che possono assumere imprenditori agricoli, singoli o associati, e a 300 mila euro per i lavori che possono assumere le cooperative agricole e forestali.
9/1961/34.Stradella.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1994 0097

EUROVOC :

amministrazione locale

cooperativa

ente pubblico

habitat rurale

imprenditore

lavoro

legislazione

manutenzione

meccanismo di sostegno

prodotto agricolo

produzione agricola

sistemazione idraulica

tecniche di coltivazione