ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01961/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 107 del 18/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 18/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/12/2008
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/12/2008
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/12/2008


Stato iter:
18/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/12/2008
ZAIA LUCA MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/12/2008

PARERE GOVERNO IL 18/12/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2008

CONCLUSO IL 18/12/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1961/13
presentato da
SIEGFRIED BRUGGER
testo di
giovedì 18 dicembre 2008, seduta n.107

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, nelle misure più favorevoli previste dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani e particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate;
la legge 67 del 1988, come modificata dall'articolo 11, comma 27, della legge 537 del 1993, prevedeva una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente. Per i territori montani particolarmente svantaggiati i contributi furono fissati al 20 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, al 25 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995 e al 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996, mentre per le zone agricole svantaggiate i contributi furono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996;
successivamente l'articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 2 del 2006, per il triennio 2006-2008, ha reso le agevolazioni ancora più vantaggiose: nei territori montani lo sgravio spetta nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre nelle zone agricole svantaggiate ammonta al 68 per cento dei contributi dovuti;
la proroga al 31 marzo 2009 prevista dal testo al nostro esame rappresenta una limitata boccata d'ossigeno per l'agricoltura in un momento critico, ma assolutamente insufficiente per il settore,

impegna il Governo

ad intervenire quanto prima in un altro provvedimento per prorogare almeno per tutto il 2009 e successiva stabilizzazione, delle agevolazioni contributive per il settore agricolo.
9/1961/13.Brugger, Nicco, Zeller, Gnecchi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1988 0067

EUROVOC :

contributo sociale

datore di lavoro

esazione delle imposte

regione montana

settore agricolo

settore primario

sostegno agricolo

tecniche di coltivazione

zona agricola svantaggiata