Legislatura: 16Seduta di annuncio: 107 del 18/12/2008
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 18/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/12/2008 ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/12/2008 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/12/2008 ZAIA LUCA MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
ACCOLTO IL 18/12/2008
PARERE GOVERNO IL 18/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2008
CONCLUSO IL 18/12/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, nelle misure più favorevoli previste dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani e particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate;
la legge 67 del 1988, come modificata dall'articolo 11, comma 27, della legge 537 del 1993, prevedeva una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente. Per i territori montani particolarmente svantaggiati i contributi furono fissati al 20 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, al 25 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995 e al 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996, mentre per le zone agricole svantaggiate i contributi furono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996;
successivamente l'articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 2 del 2006, per il triennio 2006-2008, ha reso le agevolazioni ancora più vantaggiose: nei territori montani lo sgravio spetta nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre nelle zone agricole svantaggiate ammonta al 68 per cento dei contributi dovuti;
la proroga al 31 marzo 2009 prevista dal testo al nostro esame rappresenta una limitata boccata d'ossigeno per l'agricoltura in un momento critico, ma assolutamente insufficiente per il settore,
impegna il Governo
ad intervenire quanto prima in un altro provvedimento per prorogare almeno per tutto il 2009 e successiva stabilizzazione, delle agevolazioni contributive per il settore agricolo.
9/1961/13.Brugger, Nicco, Zeller, Gnecchi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1988 0067
EUROVOC :contributo sociale
datore di lavoro
esazione delle imposte
regione montana
settore agricolo
settore primario
sostegno agricolo
tecniche di coltivazione
zona agricola svantaggiata