ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01891/083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: SANGA GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2008


Stato iter:
03/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/12/2008
Resoconto COSENTINO NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
ILLUSTRAZIONE 03/12/2008
Resoconto SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/12/2008
Resoconto SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 03/12/2008
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008

DISCUSSIONE IL 03/12/2008

INVITO AL RITIRO IL 03/12/2008

PARERE GOVERNO IL 03/12/2008

NON ACCOLTO IL 03/12/2008

PARERE GOVERNO IL 03/12/2008

RESPINTO IL 03/12/2008

CONCLUSO IL 03/12/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1891/83
presentato da
GIOVANNI SANGA
testo di
mercoledì 3 dicembre 2008, seduta n.097

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter prevede, a decorrere dal primo gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni, possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000 che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 2-ter sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità ditale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 5; né tantomeno risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,

impegna il Governo

a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla ripartizione di dette misure in ambito provinciale, con particolare riferimento alla regione Lombardia.
9/1891/83. Sanga.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto di Stato

benzina

carburante

direttiva comunitaria

distribuzione commerciale

imposta

IVA

norma europea

prezzo ridotto

prodotto energetico

ribasso dei prezzi