Legislatura: 16Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Primo firmatario: BOCCIA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 MARINI CESARE PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 D'ANTONI SERGIO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/12/2008 Resoconto COSENTINO NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) ILLUSTRAZIONE 03/12/2008 Resoconto BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 03/12/2008 Resoconto MARINI CESARE PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 03/12/2008 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/12/2008
DISCUSSIONE IL 03/12/2008
INVITO AL RITIRO IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/12/2008
CONCLUSO IL 03/12/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;
tale finalità viene perseguita, dopo la fine, nel 1992, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attraverso due linee di intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale;
nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge n. 208 del 1998 e con l'intervento nelle cosiddette «aree depresse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;
la legge finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge finanziaria per il 2008, ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;
il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;
con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima;
decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;
il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura di provvedimenti di legge mette a serio rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (si riconosceva alle regioni sottoutilizzate almeno l'85 per cento delle risorse del FAS), e si va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;
le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti legge n. 93 e n. 97 del 2008, nel provvedimento in esame e nel decreto-legge n. 185 del 2008;
sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008 «manovra d'estate», la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di 14.397 milioni di euro;
nello specifico:
il decreto-legge n. 93 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS pari a 1.000 milioni di euro per la parziale copertura delle disposizioni relative all'ICI (articolo 1);
il decreto-legge n. 97 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS di 450 milioni di euro per la copertura delle misure relative alla crisi dei rifiuti in Campania (articolo 4-octies) e di 240 milioni di euro per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno;
il decreto-legge n. 112 del 2008 ha operato tagli alle risorse del FAS di ammontare complessivo pari a 7.972 milioni di euro;
il decreto-legge in esame ha previsto tagli alle risorse del FAS di ammontare pari a 1.945 milioni di euro;
il decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto una riduzione delle risorse FAS per 1.635 milioni per il 2009, 610 milioni per il 2010 e 545 milioni per il 2011,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure per ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno e a destinare l'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;
a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.
9/1891/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccia, Capodicasa, Misiani, Cesare Marini, Oliverio, D'Antoni, Vico.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2002 0289
EUROVOC :coesione economica e sociale
conto
legge finanziaria
Mezzogiorno
politica comunitaria
politica comunitaria dell'ambiente
politica regionale
rifiuti
servizio sociale
trasferimento di capitali
utilizzazione degli aiuti