Legislatura: 16Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Primo firmatario: CALVISI GIULIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 MARCHIGNOLI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008 DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/12/2008 Resoconto COSENTINO NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) ILLUSTRAZIONE 03/12/2008 Resoconto CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 03/12/2008 Resoconto CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 03/12/2008 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/12/2008
DISCUSSIONE IL 03/12/2008
INVITO AL RITIRO IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/12/2008
CONCLUSO IL 03/12/2008
La Camera,
premesso che:
i commi da 4 a 6 dell'articolo 2-quater, introdotto durante l'iter di conversione del decreto al Senato, novellano alcune norme del testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti;
il comma 6 introduce una serie di modifiche al testo unico enti locali con le quali vengono anticipati i termini entro i quali debbono essere deliberati, ovvero presentati, i conti di gestione;
in particolare si anticipa al 30 aprile rispetto al 30 giugno previsto dalla norma vigente il termine entro il quale deve essere deliberato da parte dell'organo consiliare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente; si riduce, da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il termine entro il quale il tesoriere è chiamato a rendere all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti; si riduce, da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il termine entro il quale l'economo dell'ente, il consegnatario di beni e gli agenti contabili sono chiamati a rendere conto della propria gestione all'ente locale, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti;
tali modifiche, in particolare per quel che riguarda il rendiconto di gestione, creano forti difficoltà negli enti locali, dal momento che non risultano coordinate con tutte le altre scadenze cui sono soggetti i comuni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-quater in modo tale da consentire agli enti locali la riorganizzazione dei propri adempimenti.
9/1891/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Calvisi, Marchi, Marchignoli, De Micheli.
EUROVOC :amministrazione locale
chiusura dei conti
comune
controllo di bilancio
ente locale
esercizio finanziario
gestione contabile
giurisdizione amministrativa
relazione