ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01891/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: MISITI AURELIO SALVATORE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 02/12/2008


Stato iter:
03/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/12/2008
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/12/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/12/2008

PARERE GOVERNO IL 03/12/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/12/2008

CONCLUSO IL 03/12/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1891/11
presentato da
AURELIO SALVATORE MISITI
testo di
mercoledì 3 dicembre 2008, seduta n.097

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, commi da 1 a 1-quater, del provvedimento in esame, indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal provvedimento in esame, quantificati dal comma 1-ter in 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, attraverso il transito di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
ai fini della copertura finanziaria di tali oneri, il meccanismo delineato dall'articolo 6 è così articolato:
1) il comma 1 dispone una riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di complessivi 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni per il 2009;
2) il comma 1-bis dispone l'iscrizione delle suddette risorse, rivenienti dalla riduzione del FAS, nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
3) il comma 1-ter, che reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in 260,593 milioni per il 2008 e in 436,593 milioni per il 2009, stabilisce che alla copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 1-bis;
4) il comma 1-quater prevede, infine, che quota parte delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, come integrato dal comma 1-bis, che residua rispetto all'utilizzo a copertura, pari a di 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni 2008 e 2009. Tale somma corrisponde alla differenza tra le risorse portate in riduzione del FAS (781,779 milioni per il 2008 e 528 milioni per il 2009) che sono andate ad integrare il Fondo interventi strutturali di politica economica e le risorse di quest'ultimo Fondo utilizzate a copertura degli oneri del decreto-legge (260,593 milioni per il 2008 e in 436,593 milioni per il 2009);
in relazione alle risorse affluenti al Fondo per interventi strutturali di politica economica provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al comma 1, si osserva inoltre come, trattandosi di risorse di conto capitale che vengono trasferite ad un Fondo di parte corrente, possa configurarsi una fattispecie di dequalificazione della spesa ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, stante il loro utilizzo per finalità di copertura delle nuove spese correnti disposte dal decreto-legge in esame;
occorre infine segnalare, in relazione alla riduzione delle risorse del FAS disposta dal comma 1, ai fini dell'integrazione delle risorse del Fondo per gli interventi infrastrutturali di politica economica per finalità di copertura finanziaria, che la riduzione risulta aggravata in misura superiore di tre volte rispetto alle risorse occorrenti ai fini della copertura per il 2008, in quanto, come specificato nella nota del 29 ottobre u.s. del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, - il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS è «più basso», posta l'articolata procedura di spesa ad esso sottesa. Il coefficiente è specificamente valutato nell'ordine del 30 per cento annuo, nel senso che a fronte di un qualsiasi tipo di rifinanziamento del FAS il primo anno appare spendibile solo il 30 percento delle risorse, così come il secondo anno. Solo nel terzo le risorse potranno risultare completamente erogate;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha già sottolineato, in sede di confronto sul decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la necessità di riaffermare e rispettare le finalità costituzionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). In particolare, si finanziano, invece, spese di gestione correnti, spesso a copertura di disavanzi di amministrazioni locali, e non le politiche «addizionali» per lo sviluppo. Sono l'esatto opposto della finalità del FAS e dell'impostazione della programmazione unitaria. Si assiste ad un taglio costante e senza indirizzo strategico del Fondo, con violazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
ne risulta un approccio di forte ricentralizzazione, in aperta contraddizione con il percorso federalista attuale, e di forte regressione della capacità operativa delle amministrazioni preposte all'attuazione dei programmi di investimento;
questi tagli al FAS si aggiungono alle numerose riduzioni delle somme a disposizione del Fondo suddetto eseguite con diversi provvedimenti dell'attuale Governo dall'inizio della legislatura per un totale di 13.365,2 milioni di euro sulla dotazione del FAS 2008 - 2011, ai quali si aggiungono 1.310 milioni di tagli definiti dall'articolo 6 del decreto-legge in esame;
il Fondo aree sottoutilizzate costituisce lo strumento di governo della politica regionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate del nostro Paese, quali le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise, nonché le aree di crisi del Centro Nord;
le risorse FAS sono stabilite, ogni anno, dalla legge finanziaria e assegnate dal CIPE per interventi addizionali per l'85 per cento per le aree meridionali e per il 15 per cento per le aree sottoutilizzate del Centro Nord;
anche se una parte dei fondi tolti al FAS sono a beneficio delle regioni meridionali, tali somme dovrebbero fare parte delle spese correnti e non essere sottratte al FAS, le cui finalità sono quelle di recuperare lo squilibrio tra Centro Nord e Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare il monitoraggio costante della ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno ed in particolare a confermare che l'85 per cento di tali risorse venga effettivamente destinato alle aree meridionali come stabilito dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008;
a recuperare, con provvedimenti successivi, le necessarie risorse al fine di rispettare tali impegni.
9/1891/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Misiti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

amministrazione locale

bilancio dello Stato

Mezzogiorno

politica economica

politica regionale

progetto d'investimento

trasferimento di capitali