ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01891/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: STUCCHI GIACOMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 02/12/2008


Stato iter:
03/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/12/2008
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/12/2008

PARERE GOVERNO IL 03/12/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/12/2008

CONCLUSO IL 03/12/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1891/1
presentato da
GIACOMO STUCCHI
testo di
mercoledì 3 dicembre 2008, seduta n.097

La Camera,
premesso che:
il 26 dicembre 2007 è scaduto il termine di adeguamento delle strutture sanitarie alle disposizioni riportate al Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private; entro tale data, le strutture sanitarie avrebbero dovuto possedere tutti i requisiti indicati e previsti dal precitato decreto ed essere conseguentemente in possesso del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.);
il citato decreto ministeriale si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private classificate ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, secondo la tipologia di prestazioni erogate;
buona parte delle strutture sanitarie del Paese, allo stato attuale, nonostante il legislatore abbia concesso cinque anni per gli adeguamenti necessari, devono ancora essere adeguate totalmente o parzialmente alle precitate normative per mancanza di fondi che sono stati con gradualità concessi solo nel corso dei recenti accordi di programma quadro tra Stato e Regioni su richieste inoltrate a partire dall'anno 2002;
il titolare dell'attività ospedaliera è tenuto, comunque, ad attivare, in caso di adeguamenti anche parziali, tutti i procedimenti finalizzati all'ottenimento, da parte del Comando dei vigili del fuoco, del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) necessario ai fini del regolare esercizio dell'intera attività ospedaliera, ai sensi delle citate disposizioni di legge;
anche le strutture ospedaliere che hanno ottenuto di recente i finanziamenti per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi, dovranno comunque richiedere la visita per l'ottenimento del C.P.I. per l'intero stabilimento ospedaliero prima ancora del parere del Comando dei vigili del fuoco sulla conformità di tali specifici parziali progetti; il C.P.I., tuttavia, non potrà comunque essere concesso se non dopo l'esecuzione degli interventi globali,

impegna il Governo

ad attivare le procedure al fine di prorogare al 31 dicembre 2010 i termini di adeguamento previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 per le strutture esistenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 dello stesso decreto, al fine di consentire la concreta graduale attuazione degli adeguamenti alle normative antincendio mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati a tale scopo.
9/1891/1. Stucchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

incendio

istituto ospedaliero

legislazione

lotta contro gli incendi

programma d'azione

protezione civile

stabilimento